giovedì 28 Marzo 2024

Tribunale di Modena: chi non si vaccina può essere sospeso dal lavoro

Un datore di lavoro ha la facoltà di sospendere dal servizio e dalla retribuzione i dipendenti che non vogliono sottoporsi al vaccino anti Covid: è quanto stabilito da una recente sentenza del tribunale di Modena. Quest’ultima, senza dubbio destinata a far discutere, rappresenta un precedente giuridico sul trattamento da riservare alle persone non vaccinate nel mondo del lavoro privato.

Secondo il giudice emiliano, infatti, «il datore di lavoro si pone come garante della salute e della sicurezza dei dipendenti e dei terzi che per diverse ragioni si trovano all’interno dei locali aziendali e ha quindi l’obbligo, ai sensi dell’art. 2087 del Codice civile, di adottare tutte quelle misure di prevenzione e protezione che sono necessarie a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori». Tuttavia, questa non è l’unica motivazione alla base della sentenza, nella quale si fa appunto riferimento anche alla direttiva dell’Unione europea di giugno 2020 con cui è stato inserito il SARS-CoV-2 tra gli agenti biologici che possono causare malattie infettive nell’uomo e contro i quali è necessario tutelare gli ambienti di lavoro. Alla luce di ciò, il giudice sottolinea come il datore di lavoro abbia il dovere di proteggere il personale dal Covid e come la mascherina, però, rappresenti una misura di protezione non sufficiente. È proprio per questo, dunque, che il titolare dell’attività può decidere di sospendere i dipendenti dal loro lavoro e dalla relativa retribuzione se non si vaccinano.

Inoltre, nella sentenza viene precisato che il datore di lavoro non può applicare alcun tipo di sanzione disciplinare nei confronti di chi rifiuta il siero, e che gli eventuali provvedimenti sopracitati devono basarsi su una oggettiva valutazione circa l’idoneità del lavoratore a svolgere il suo dovere la quale assicuri, in pratica, che i principi alla base della decisione possano essere soddisfatti. Perciò, sono i dipendenti che lavorano a contatto con il pubblico o in spazi ridotti affianco ai loro colleghi a poter essere sospesi e non retribuiti.

In più, sempre in virtù dell’articolo 2087 del Codice civile, nonché del Testo unico sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il giudice sottolinea che il datore ha il potere ed il dovere di far rispettare agli impiegati ogni misura finalizzata a garantire la sicurezza della mansione. Perciò, egli può conseguentemente anche imporre l’obbligo di munirsi del Green pass all’interno dell’azienda, in quanto da tali norme non emerge alcuna distinzione tra le classiche misure che tutelano i lavoratori (come ad esempio il dover indossare un casco) ed un trattamento sanitario quale il siero anti Covid.

Detto ciò, la conclusione a cui è arrivato il giudice del tribunale di Modena fa seguito a quelle precedenti dei giudici del tribunale di Belluno e di Verona, che anche nei loro casi avevano basato la decisione sull’art. 2087 del Codice civile e sulla direttiva europea. E mentre i tribunali si pronunciano a favore della possibilità di sospendere i lavoratori non vaccinati, in Italia si discute sulla introduzione di una norma specifica che imponga il Green pass obbligatorio nelle aziende.

[di Raffaele De Luca]

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9 Commenti

  1. Nessuno stupore: i giudici sono in massima parte allineati al sistema, pertanto sentenziano seguendo direttive ben precise e non secondo logica e diritto

  2. E in che modo il datore di lavoro starebbe garantendo la salute dei lavoratori considerato che i vaccinati non si immunizzano ma possono ammalarsi e trasmettere il virus? Ora lo conferma anche Fauci. E poi, tanto bravo a voler far rispettare la legge che tutela la salute del cittadino, e della legge che dice che nessun cittadino può essere sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, quella chi la tutela?

  3. Purtroppo questa sentenza ricalca quanto si sente un po’ ovunque. Si parte dall’assioma (illogico) che la vaccinazione sia efficace nel prevenire la malattia e la trasmissione dell’agente patogeno per giustificare qualsiasi cosa. Cambiasse il punto di partenza, crollerebbe il castello di carte.
    Sul mondo del lavoro pesa anche una certa latitanza dei sindacati, che ultimamente hanno una visione un po’ distorta della sicurezza e della tutela della salute dei lavoratori… Sentivo Landini in radio. Siamo d’accordo sulla difesa dei posti di lavoro, ma qui si parla dell’imposizione di un trattamento medico, cosa che il segretario Cgil sembra ignorare.

  4. Questi giudici dimenticano solo che a) i sani non procurano nessun pericolo, b) i vaccini sono sperimentali e procurano reazioni avverse anche gravi. c) i caschi di protezione sono testati e non danneggiano il dipendente d) le le misure di protezione necessarie a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori non sono modifiche permanenti alla persona fisica del lavoratore, e) …

  5. Se il datore di lavoro si impegna anche a risarcirmi a vita nell’eventualità di un danno alla mia salute, allora si ci può anche pensare😅

  6. Il livello avvilente dei nostri magistrati.
    Nemmeno usano la logica.
    Se il vaccino protegge qual’è il pericolo per i vaccinati?
    Se i vaccinati infettano che diritto hanno di avere un trattamento provilegiato?

    Sono considerazioni di pura logica, non ci vuole uno scienziato.

  7. Qui mi sembra che si stanno tutti dimenticando che questo non è un vaccino ma un vaccino SPERIMENTALE. Questo avrà anche una valenza giuridica o sbaglio?!
    Con questa sentenza il giudice ha praticamente legittimato l’obbligo a partecipare ad una sperimentazione farmacologica pena il licenziamento!
    Se ti rifiuti di fare da cavia il tuo datore di lavoro è legittimato a licenziarti! 🤮
    Stiamo oltrepassando ogni limite 😤😤😤😤

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