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Tribunale di Modena: chi non si vaccina può essere sospeso dal lavoro

Un datore di lavoro ha la facoltà di sospendere dal servizio e dalla retribuzione i dipendenti che non vogliono sottoporsi al vaccino anti Covid: è quanto stabilito da una recente sentenza [1] del tribunale di Modena. Quest’ultima, senza dubbio destinata a far discutere, rappresenta un precedente giuridico sul trattamento da riservare alle persone non vaccinate nel mondo del lavoro privato.

Secondo il giudice emiliano, infatti, «il datore di lavoro si pone come garante della salute e della sicurezza dei dipendenti e dei terzi che per diverse ragioni si trovano all’interno dei locali aziendali e ha quindi l’obbligo, ai sensi dell’art. 2087 del Codice civile, [2] di adottare tutte quelle misure di prevenzione e protezione che sono necessarie a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori». Tuttavia, questa non è l’unica motivazione alla base della sentenza, nella quale si fa appunto riferimento anche alla direttiva dell’Unione europea [3] di giugno 2020 con cui è stato inserito il SARS-CoV-2 tra gli agenti biologici che possono causare malattie infettive nell’uomo e contro i quali è necessario tutelare gli ambienti di lavoro. Alla luce di ciò, il giudice sottolinea come il datore di lavoro abbia il dovere di proteggere il personale dal Covid e come la mascherina, però, rappresenti una misura di protezione non sufficiente. È proprio per questo, dunque, che il titolare dell’attività può decidere di sospendere i dipendenti dal loro lavoro e dalla relativa retribuzione se non si vaccinano.

Inoltre, nella sentenza viene precisato che il datore di lavoro non può applicare alcun tipo di sanzione disciplinare nei confronti di chi rifiuta il siero, e che gli eventuali provvedimenti sopracitati devono basarsi su una oggettiva valutazione circa l’idoneità del lavoratore a svolgere il suo dovere la quale assicuri, in pratica, che i principi alla base della decisione possano essere soddisfatti. Perciò, sono i dipendenti che lavorano a contatto con il pubblico o in spazi ridotti affianco ai loro colleghi a poter essere sospesi e non retribuiti.

In più, sempre in virtù dell’articolo 2087 del Codice civile, nonché del Testo unico sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro [4], il giudice sottolinea che il datore ha il potere ed il dovere di far rispettare agli impiegati ogni misura finalizzata a garantire la sicurezza della mansione. Perciò, egli può conseguentemente anche imporre l’obbligo di munirsi del Green pass all’interno dell’azienda, in quanto da tali norme non emerge alcuna distinzione tra le classiche misure che tutelano i lavoratori (come ad esempio il dover indossare un casco) ed un trattamento sanitario quale il siero anti Covid.

Detto ciò, la conclusione a cui è arrivato il giudice del tribunale di Modena fa seguito a quelle precedenti dei giudici del tribunale di Belluno e di Verona, che anche nei loro casi avevano basato la decisione sull’art. 2087 del Codice civile e sulla direttiva europea. E mentre i tribunali si pronunciano a favore della possibilità di sospendere i lavoratori non vaccinati, in Italia si discute sulla introduzione di una norma specifica che imponga il Green pass obbligatorio nelle aziende.

[di Raffaele De Luca]