L’ex questore di Palermo Arnaldo La Barbera volle «agevolare chi intendeva tutelare assetti di
interessi e di potere diversi e più compositi del sodalizio mafioso che procedette all’esecuzione dell’attentato» del 19 luglio 1992 in via D’Amelio, a Palermo, in cui venne ucciso Paolo Borsellino. È questo forse il passaggio più significativo del documento con cui i giudici della Corte d’Appello di Caltanissetta hanno motivato la sentenza del maggio 2024, in cui erano state sancite le prescrizioni per i poliziotti Mario Bo, Fabrizio Mattei e Michele Ribaudo, finiti sotto processo per
il depistaggio delle indagini sulla strage. Al centro, appunto, la figura del loro capo, Arnaldo La Barbera. Il quale, deceduto nel 2002, non è più imputabile.
I poliziotti
Nello specifico, i poliziotti alla sbarra dovevano
rispondere di calunnia aggravata dall’aver favorito la mafia. Il caso è quello del «più grave depistaggio della storia repubblicana», come lo ha inquadrato la sentenza definitiva del processo Borsellino-Quater, che vide le imbeccate da parte della polizia del falso pentito Vincenzo Scarantino, il quale si auto-accusò di avere portato a compimento la strage in cui furono uccisi Borsellino e i membri della sua scorta ma che, in realtà,
non era nemmeno un mafioso e non aveva avuto alcun ruolo nell’organizzazione e nell’esecuzione del massacro. «Non vi possono essere dubbi sul fatto che tutti e tre gli imputati aderirono alle direttive impartite da La Barbera
consapevoli di stare instradando un ‘collaboratore’ inattendibile al fine di costruire attorno a lui un’aura di attendibilità e rafforzarlo nelle sue dichiarazioni calunniose», si legge nella sentenza, «né si può discutere del fatto che essi potessero avere dubbi legittimi sull’innocenza delle persone da costui accusate».
«Si tratta di pubblici ufficiali che in presenza di elementi che dovevano fare semmai dubitare della veridicità delle dichiarazioni accusatorie di un soggetto il quale aveva mostrato in ogni modo la sua inaffidabilità,
si adoperavano per eliderli, ridimensionarli, quando non occultarli o misticarli e lo inducevano a riferire circostanze della cui veridicità non potevano avere contezza», continuano i giudici, inquadrando le condotte loro contestate nel quadro della «
complessiva, lunga ed articolata sequenza che ha condotto allo sviamento delle indagini, oramai acclarato con sentenze passate in giudicato». Il processo, però, non doveva solo accertare l’elemento psicologico del reato di calunnia, ma anche quello dell’aggravante di mafia. Per questo i poliziotti sono stati prescritti: non vi è la prova, oltre ogni ragionevole dubbio, che fossero consapevoli di avere favorito Cosa Nostra.
La Barbera
Centrale, nella sentenza, è la figura di Arnaldo La Barbera, il quale
guidava il pool di investigatori sulle stragi “Falcone e Borsellino”. Di quest’ultimo «è emersa la capacità di coltivare relazioni e di accreditarsi non solo negli ambienti delle forze dell’ordine e degli uffici giudiziari, non solo tra gli uomini dei servizi di sicurezza nazionale, ma anche
tra gli appartenenti alla criminalità organizzata o alle articolazioni più opache degli stessi servizi di sicurezza». Secondo i giudici, se si devono «ricostruire le finalità che volle perseguire La Barbera con la sua azione nel depistare le indagini», le evidenze acquisite permettono di concludere che il poliziotto volle «
agevolare chi intendeva tutelare assetti di interessi e di potere diversi e più compositi del sodalizio mafioso che procedette all’esecuzione dell’attentato». Infatti, egli «certamente sapeva che stava coprendo responsabilità diverse da quelle di esponenti di cosa nostra», ma «mostrava anche di volerne colpire articolazioni e struttura in una prospettiva minimalista ma funzionale ad agevolare gli apparati più che l’organizzazione; o meglio ad agevolare alcuni esponenti di cosa nostra laddove accomunati da responsabilità con esponenti degli apparati».
Non mancano, però,
punti di non ritorno e zone d’ombra. I giudici, infatti, affermano che «nemmeno può dirsi che nel progetto di La Barbera vi fosse la consapevolezza che vi fosse un capo nell’interesse del quale si dovevano colpire tutti gli altri capi dell’organizzazione attraverso la costruzione di un processo che prevedesse la responsabilità della Commissione», anzi «vi sono elementi in senso contrario, proprio per
l’esistenza di linee diverse all’interno della cosca e quindi di valutazioni diverse su quali fossero gli interessi da perseguire e i metodi da seguire, alcune delle quali dovettero assumere carattere prevalente». Al contempo, «non è stato possibile con chiarezza individuare cosa convinse i maggiorenti dell’organizzazione della specifica utilità nella logica di cosa nostra – di quell’ulteriore attentato accelerato in modo cosi anomalo: quale contropartita o quale promessa di contropartita e quale sacrificio – anche in termini di reazione repressiva dello Stato – in questo eventuale accordo sarebbe stata disponibile a sopportare. Е infine se di tutto questo fosse messo a parte La Barbera».
Il Borsellino-Quater
A ufficializzare il depistaggio Borsellino è stata, nel 2017, la storica
sentenza del processo Borsellino-quater, che ha poi ottenuto il timbro definitivo della Cassazione. Sulla base delle affermazioni del reale esecutore dell’attentato, Gaspare Spatuzza, che si pentì soltanto nel 2008 e identificò nei fratelli Graviano, capi del mandamento di Brancaccio, i veri organizzatori dell’eccidio,
sono state infatti riconosciute come false le dichiarazioni di Scarantino, le cui parole, frutto delle pressioni di «suggeritori esterni», avevano portato allo sviamento delle indagini sulla strage, costato l’ergastolo a sette persone innocenti poi scagionate nel processo di revisione. Nelle motivazioni della sentenza in questione, i giudici della Corte d’Assise di Caltanissetta scrissero che «
le dichiarazioni di Vincenzo Scarantino sono state al centro di uno dei più gravi depistaggi della storia giudiziaria italiana», che fu il frutto di «un proposito criminoso determinato essenzialmente dall’attività degli investigatori, che esercitarono in modo distorto i loro poteri».
La Corte aveva inoltre illustrato come ci fosse «
un collegamento tra il depistaggio e l’occultamento dell’agenda rossa di Paolo Borsellino (rimossa dal perimetro della strage poco dopo l’esplosione della bomba, ndr), sicuramente desumibile dall’identità di uno dei protagonisti di entrambe le vicende». E l’identità dell’uomo in questione è proprio quella di Arnaldo La Barbera. L’agenda rossa, hanno ricordato i giudici, «conteneva una serie di appunti di fondamentale rilevanza per la ricostruzione dell’attività da lui svolta nell’ultimo periodo della sua vita, dedicato ad una serie di indagini di estrema delicatezza e alla ricerca della verità sulla strage di Capaci». Nel 2023, la Procura di Caltanissetta
aveva inviato le forze dell’ordine nella casa della moglie e di una delle figlie di La Barbera, che risultano indagate per ricettazione aggravata dal favoreggiamento alla mafia, dopo che un testimone vicino alla sua famiglia ha raccontato ai pm che l’agenda rossa del giudice Paolo Borsellino era stata nascosta nella casa dell’ex questore. I carabinieri hanno sequestrato una lunga serie di documenti, ma l’agenda rossa non è stata trovata.