martedì 23 Aprile 2024

Hotel Rigopiano: perché tutti assolti? Le motivazioni della sentenza contestata

“Non vi sono elementi per giungere ad un’affermazione di responsabilità degli imputati in ordine al reato di cui al capo 1 dovendosi dunque escludersi qualsivoglia collegamento causale tra la presunta condotta omissiva tenuta dagli imputati e il crollo dell’hotel Rigopiano”. È questo il passaggio più importante delle motivazioni della sentenza con cui, lo scorso 23 febbraio, i dirigenti della regione Abruzzo, l’ex prefetto e l’ex presidente della Provincia di Pescara sono stati assolti nel processo sulla tragedia dell’hotel Rigopiano di Farindola, appena depositate. Un verdetto che ha fatto insorgere i familiari delle vittime, che promettono battaglia in vista dell’eventuale processo di Appello.

A spingere il Gup Gianluca Sarandrea ad assolvere la maggior parte degli imputati – ben 25 su 30 – è stata, dunque, la convinzione dell’imprevedibilità della valanga che, il 18 gennaio 2017, investì l’albergo Rigopiano-Gran Sasso Resort e causò la morte di 29 persone. Tale fattore ha infatti fatto cadere l’ipotesi accusatoria più pesante, quella di disastro colposo. Ad essere condannati erano invece stati il sindaco di Farindola Ilario Lacchetta (2 anni e 8 mesi), ritenuto responsabile di non avere emesso un’ordinanza di inagibilità e di sgombero dell’hotel, i funzionari della Provincia Polo D’Incecco e Mauro Di Blasio (3 anni e 4 mesi), per non avere trovato una turbina per sgomberare la strada dalla neve e non avere chiuso un tratto della Sp 8, e, per fatti laterali, il gestore dell’albergo Bruno Di Tommaso e il tecnico Giuseppe Gatto (6 mesi).

“La valutazione che deve compiersi al fine di riscontrare se vi sia stata la violazione di regole cautelari da parte degli imputati nel non aver sollecitato il Coreneva ad estendere l’area su cui effettuare la Clpv (Carte di localizzazione probabile delle valanghe, ndr) – scrive il giudice nelle motivazioni – deve necessariamente essere condotta sulla base di una valutazione ex ante e pertanto non può non notarsi come alcun elemento consentiva di riscontrare una condizione di effettivo rischio valanghivo sull’area in questione; se ne deduce pertanto che debba escludersi che l’omissione degli imputati possa avere avuto alcuna incidenza causale con gli eventi che secondo le indicazioni riportate in rubrica hanno portato al crollo dell’hotel ed al decesso ed alle lesioni delle persone presenti a vario titolo nell’hotel Rigopiano al momento dell’impatto della valanga”.

Il Gup ritiene di “non poter pervenire ad un affermazione di responsabilità degli imputati in ordine ai reati descritti”, in cui “viene in rilievo la condotta tenuta dai responsabili dell’Ente Regione in ordine alla mancata predisposizione della piattaforma normativa che avrebbe dovuto costituire il presupposto per impedire la costruzione ed i successivi lavori di ampliamento dell’Hotel 90 Rigopiano che a loro volta costituiscono antecedenti causalmente ricollegabili al decesso ed alle lesioni delle persone presenti nella struttura al momento dell’impatto della valanga”. Dunque, chiosa il Gup, “Non si ritiene che in capo ad alcuno degli imputati dirigenti e direttori della Regione potesse ravvisarsi uno specifico obbligo di protezione“, che costituisce “il presupposto per fondare la sussistenza di un delitto omissivo” e quindi “per il riconoscimento della penale responsabilità”.

«L’imprevedibilità di un fatto va contestualizzata al momento, se fosse arrivata all’improvviso senza il minimo preavviso, allora potrei credere in un destino amaro per mio fratello Dino e per mia cognata Marina, ma qui si tratta di situazioni diverse in un lasso di tempo ampio che se fossero state prese in considerazione, forse oggi parleremo di altro – ha commentato Alessandro Di Michelangelo, fratello del poliziotto Dino Di Michelangelo, che ha perso la vita nella tragedia insieme a sua moglie Marina Serraiocco -. Le nostre richieste di verità erano ben altre. Nessuno ancora ci ha dato risposte concrete, risposte che evidentemente dovranno essere nuovamente ricercate, si spera, in Appello». La Procura ha ora 45 giorni di tempo per presentare ricorso.

[di Stefano Baudino]

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1 commento

  1. È veramente assurdo ritenere che non ci fossero i presupposti per ritenere l’hotel a rischio, quando il piano su cui viene costruito è esattamente il risultato di precedenti valanghe! Al solito si fanno le peggiori nefandezze e nessuno ne risponde in maniera appropriata. In merito invece ad ogni addebito durante l’evento nevoso, non credo che si potesse fare nulla, date le distanze in gioco e la misura delle nevicate in atto.

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