Il labirinto di leggi che regola la psichiatria in Italia

Il 13 maggio 1978 entra in vigore la legge 180, altrimenti conosciuta come legge Basaglia, che ha portato alla graduale chiusura dei manicomi e alla progressiva introduzione dei dipartimenti di salute mentale. Con questa legge l’Italia fu il primo Paese al mondo a bandire gli ospedali psichiatrici e a istituire una rete di servizi territoriali che comprende i Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura (SPDC), i Centri di Salute Mentale (CSM) – che coordinano in ambito territoriale tutti gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione –, le strutture residenziali e i centri diurni. Nel 2023, le persone assistite con almeno un contatto presso le strutture territoriali psichiatriche sono state 726.062: 144 cittadini ogni 10.000 italiani adulti. In questo panorama la provincia di Bolzano presenta il tasso più elevato di ricoveri (275,6 unità ogni 10.000 abitanti), mentre le Marche quello più basso (69,3 unità ogni 10.000 abitanti). L’inizio di una promozione della riforma psichiatrica avviene però ben prima del 1978. È il 16 novembre 1961 quando Franco Basaglia, da poco direttore del manicomio di Gorizia, rifiuta di firmare il registro delle contenzioni meccaniche dei pazienti ricoverati, un diniego che ha dato vita a un cambio di prospettiva sulla fragilità psichiatrica e che ha sollevato la contraddizione dell’utilizzo di mezzi coercitivi nel dovere della cura. Ma come stanno le cose oggi dopo sessantaquattro anni da quel “no” e dopo quarantasette anni dalla legge 180? 

A norma di legge, o quasi

Secondo il censimento dell’associazione Club SPDC no restraint risalente al 2022, su 318 servizi psichiatrici di diagnosi e cura, solo venti non applicano la contenzione. Si tratta degli SPDC di Caltagirone (CT), Carpi (MO), Castiglione delle Stiviere (MN), Grosseto, Mantova, Melegnano (MI), Merano (BZ), Parma, Pescia (PT), Pordenone, Prato, Ravenna, San Bonifacio (VR), San Giovanni in Persiceto (BO), San Severo (FG), Siena, Terni, Trento, Trieste e Udine. In questi SPDC no restraint si ammette l’uso della forza fisica nelle forme della prevaricazione da parte di un soggetto forte su uno più debole e di holding, cioè contenimento affettivo e relazionale del paziente, e l’uso della sedazione farmacologica. La maggior parte dei reparti è dunque attrezzata per la contenzione meccanica – come l’uso delle fasce per legare i pazienti al letto – e la adoperano fino, come vedremo, ad abusarne.

In foto: lo psichiatra Franco Basaglia, fondatore di Psichiatria Democratica, una società che nasce come movimento di liberazione del malato dalla segregazione manicomiale. Inoltre è ispiratore della Legge 180/1978, che prende proprio il suo nome

Quella della contenzione è una questione particolarmente spinosa poiché manca una normativa che la regolamenti. La legge Basaglia, infatti, non fa alcun richiamo a questo tema, un vuoto legislativo che consegna ai singoli medici la responsabilità e la libertà di adottare o meno la pratica e che permette agli operatori sanitari di appellarsi agli articoli 54 e 52 del Codice penale. Il primo si riferisce allo stato di necessità e vi si afferma che «Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o gli altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo». L’articolo 52, invece, disciplina la legittima difesa e dichiara l’impunità di «chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa». Accanto a questi punti c’è l’articolo 40, cioè quello sul rapporto di causalità, per cui «Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo». Se gli articoli 52 e 54 sembrano legittimare gli interventi costrittivi, l’articolo 40 potrebbe essere interpretato come un invito a attuarli nel timore di essere riconosciuti responsabili per omessa contenzione.

A essere invece regolamentato è il Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO), un provvedimento di carattere eccezionale che limita la libertà personale di chi vi è soggetto. La normativa che ne definisce i limiti, gli ambiti di applicazione, le procedure e le possibilità di tutela e di difesa è definita dalla legge 833/1978, cioè quella legge che nel 1978 ha istituito il Servizio Sanitario Nazionale. Essa prevede che il TSO, disposto con provvedimento del sindaco su proposta motivata di un medico, abbia la durata di sette giorni con la possibilità di successive proroghe. La lunghezza del trattamento sanitario obbligatorio è qualcosa su cui vuole mettere mano il disegno di legge sulla salute mentale che vede come primo firmatario Francesco Zaffini, senatore di Fratelli d’Italia. Il DDL 1179 prevede, infatti, di allungare la durata dei TSO a quindici giorni rinnovabili. Oltre a questo punto, il DDL Zaffini propone anche di istituire sezioni del carcere apposite in cui poter eseguire i TSO, cosa a oggi illegale dato che la persona bisognosa di cure dovrebbe essere trasferita presso i SPDC. In questo caso il condizionale è però d’obbligo: nel 2023, l’associazione Antigone ha registrato 122 TSO effettuati in carcere. La realizzazione di sezioni sanitarie specializzate psichiatriche nelle galere – ricordiamo che numerosi detenuti presentano fragilità psichiatriche e dipendenza da psicofarmaci – ci pone fin da subito davanti a dei quesiti: come si accorda la salute mentale con i luoghi di detenzione? Inoltre, la cura non dovrebbe essere prestata in un luogo civile?

Italia sotto accusa

La natura problematica dei TSO è emersa anche dal rapporto redatto nel 2023 dal Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura e delle Pene e Trattamenti Inumani o Degradanti (CPT). Dopo aver fatto visita a quattro SPDC, il Comitato del CPT rivela con preoccupazione il fatto che la procedura relativa all’imposizione di un TSO rimanga standardizzata e ripetitiva e che il giudice tutelare non incontri mai i pazienti di persona. Viene inoltre osservato come i pazienti non siano informati del loro status giuridico e delle vie legali necessarie per presentare reclami e come gli opuscoli informativi siano assenti o incompleti. 

Forse qualcosa potrebbe cambiare a seguito della sentenza con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità parziale dell’art. 35 della legge 833/78. L’illiceità si basa sulla mancata previsione di tre garanzie fondamentali: il diritto all’informazione e comunicazione del provvedimento alla persona interessata o al suo legale rappresentante, il diritto della persona a essere sentita prima della convalida, la notifica del provvedimento di TSO alla persona interessata o al suo legale. Con queste modifiche i giudici tutelari saranno obbligati ad ascoltare l’interessato prima di convalidare il trattamento, una novità che solleva però delle perplessità. I colloqui con il giudice avverrebbero presso il luogo in cui la persona si trova, normalmente un SPDC. Come sottolineato dal collettivo Artaud, trovandosi già in un reparto psichiatrico è verosimile pensare che la persona sia sedata dunque non nel pieno delle proprie capacità: in queste condizioni ci si immagina i giudici tutelari convalidare i TSO come atto meramente burocratico.

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha condannato l’Italia per violazione dell’articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, che vieta la tortura

È stata invece la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo a condannare l’Italia per violazione dell’articolo 3, che vieta la tortura, della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. La sentenza del novembre 2024 fa riferimento alla vicenda di un ragazzo ricoverato nel SPDC di Melzo (MI). È il 2014 quando il paziente volontario reagisce con episodi di violenza nei confronti dei genitori e di un medico dell’ospedale dopo che, alla richiesta di essere dimesso, gli viene paventata una prosecuzione del ricovero, opzione che diventa subito obbligo attraverso l’uso di mezzi di contenzione meccanica per otto giorni consecutivi e la richiesta di un TSO al fine di prolungare il ricovero non più accettato volontariamente. Un esempio di come in ambito psichiatrico la cura possa facilmente scivolare in tortura.

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Francesca Faccini

Laureata in Lettere presso l’Università di Bologna, si occupa principalmente di temi legati a cibo, ambiente, tecnologia e società.

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