martedì 15 Ottobre 2024

L’Asl di Bolzano dovrà risarcire per 170mila euro una farmacista non vaccinata

L’Asl di Bolzano dovrà pagare un risarcimento di circa 170mila euro a una dirigente dell’ospedale di Bressanone che nel settembre del 2021 fu sospesa dal servizio per non essersi fatta inoculare contro il Covid. Lo ha deciso il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bolzano, che ha parzialmente accolto il ricorso presentato dalla donna. Nello specifico, la dirigente era stata sospesa dal 4 settembre 2021 al 31 dicembre dello stesso anno, con successiva proroga della sospensione per tutto il 2022 (poi decaduta il 2 novembre, quando venne ufficialmente meno l’obbligo di vaccinazione per i medici e i sanitari). Secondo il giudice, la sospensione disposta dall’ASL nei confronti della dirigente non poteva valere dopo il 31 dicembre 2021, poiché da quel momento in avanti la competenza per la sospensione dei professionisti sanitari era in capo agli Ordini professionali. E, sebbene l’Ordine dei farmacisti della Provincia di Bolzano cui la donna era iscritta avesse riconosciuto che quest’ultima disponeva di un valido certificato di esenzione dalla vaccinazione anti-Covid, l’Asl non provvide a reintegrarla.

Ricordando che, ai tempi dei fatti oggetto della sentenza, l’art. 4 co. 2 D.L. 44/2021 disponeva che “in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita”, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bolzano ha evidenziato che l’Ordine professionale avviò la procedura volta ad accertare l’adempimento o meno rispetto all’obbligo vaccinale, non emettendo alcuna sospensione “a fronte del certificato di esenzione del medico di medicina generale prodotto dalla ricorrente”. Per questo motivo, l’Asl “avrebbe dovuto riammettere la ricorrente in servizio”, ma non lo fece. Il giudice ha dunque accertato e dichiarato “l’illegittimità sopravvenuta”, a decorrere dal 1.1.2022 del provvedimento di sospensione non retribuita dal servizio della ricorrente”, condannando l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige – Südtiroler Sanitätsbetrieb a corrisponderle “tutte le retribuzioni lorde”, per un ammontare di oltre 12mila euro mensili, “per tutto il periodo della sospensione (dal 1.1.2022 al 1.11.2022)”, per un totale di oltre 123mila euro, “oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo”. Il giudice ha inoltre riconosciuto il diritto della lavoratrice all’anzianità di servizio, agli accantonamenti, alle ferie, ai permessi e ai contributi previsti dal contratto di lavoro per i dieci mesi di sospensione ingiustificata, condannato l’Asl a corrispondere alla dirigente “l’importo di 33.633 euro per detrazioni fiscali non conseguibili, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo”. L’Asl è poi stata condannata “alla rifusione di due terzi delle spese di lite” sostenute dalla ricorrente.

Tra le sentenze sfociate da cause relative all’obbligo vaccinale, quella del Giudice del Lavoro del Tribunale di Bolzano appare assai significativa, dal momento che il risarcimento stabilito è il più alto mai registrato. Ma potrebbe non essere finita qui. Infatti, come sottolineato dall’avvocato Mauro Sandri, legale della donna, «una Asl che deve sborsare tutto questo denaro per avere sospeso illegittimamente una dipendente è a rischio di intervento della magistratura contabile». Tale verdetto potrebbe infatti costituire il preludio di un’inchiesta della Corte dei conti per danno erariale.

[di Stefano Baudino]

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