Amnesty International contro il Dl Sicurezza: “minaccia diritti e libertà democratiche”

Libertà e sicurezza della persona, libertà di movimento, equo processo, vita privata, libertà di espressione e di opinione, libertà di riunione pacifica e di associazione e non discriminazione. Sono questi tutti i diritti con i quali, secondo Amnesty, si pone in contrasto la legge 54/2026, l’ultima in materia di sicurezza pubblica approvata dall’esecutivo Meloni. Ad essere particolarmente preoccupante, secondo la ONG per i diritti umani, è il fatto che molte delle norme contenute nel testo siano formulate in maniera vaga e generica, garantendo alla polizia ampio margine discrezionale per la loro applicazione. La loro natura preventiva, inoltre, espone i cittadini al rischio di sanzioni del tutto arbitrarie, motivo per il quale, secondo l’organizzazione, il provvedimento andrebbe del tutto abrogato.

La ONG mette nero su bianco come la formulazione delle norme conferisca «poteri sproporzionati» alle autorità, rischiando di «colpire in maniera arbitraria» cittadini, attivisti e «chiunque eserciti il diritto di manifestare pacificamente». Ad essere problematico è, in particolare, l’art. 7 della legge, che introduce il fermo preventivo nel contesto delle manifestazioni. La misura è stata impiegata per la prima volta lo scorso 29 marzo, quando a 91 cittadini afferenti a varie realtà dell’area anarchica fu impedito di partecipare a una veglia commemorativa al Parco degli Acquedotti, a Roma. Sono stati fermati, identificati e tradotti in questura dalla polizia, dove sono stati emessi alcuni fogli di via obbligatori. Secondo Rete di Assistenza Legale, la misura è stata applicata «in modo indiscriminato» e «basate unicamente sulla presunta adesione ideologica dei partecipanti».

In base a quanto previsto dal testo, infatti, la norma autorizza la polizia a portare in questura una persona e trattenerla fino a 12 ore al solo scopo di identificarla o prevenire eventuali reati. Alla base vi è il presupposto che esistano «fondati motivi» che la persona possa compromettere lo svolgimento pacifico di una manifestazione. Oltre a violare vari standard internazionali in materia di diritti umani (quali il divieto di detenzione arbitraria), la norma impiega categorie giuridiche «ampie e flessibili» (es. «minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblica»), permettendo agli agenti di avere un’ampio margine di possibilità nel definire cosa sia “pericoloso” e cosa no. A questo si aggiunge il fatto che «gli Stati sono tenuti a garantire che la partecipazione a un’assemblea pacifica non costituisca un motivo per procedere a controlli di identità», soprattutto quando effettuati «al solo fine di raccogliere informazioni» sull’evento e sui suoi partecipanti. Lo stesso articolo estende inoltre i poteri di perquisizione, in modo di includere non meglio precisati «strumenti o oggetti atti a offendere» che possono presentare un «pericolo attuale per la sicurezza o per l’incolumità pubblica o individuale» – ma che sembrano avere l’unico fine di dissuadere le persone dal partecipare a una manifestazione.

La nuova legge estende poi gli ambiti di applicazione del daspo urbano (art. 4), incidendo «in modo significativo sulla libertà di circolazione attraverso un’esclusione preventiva dallo spazio pubblico disposta in assenza di controllo giurisdizionale». Anche in questo caso, fa notare Amnesty, la misura è scritta in maniera vaga, non definendo adeguatamente il proprio ambito di applicazione. L’art. 10 prevede poi il cosiddetto “daspo giudiziario”, che può essere disposto da un’autorità giudiziaria come pena accessoria a una sentenza di condanna. Questo, tuttavia, impedisce alla persona di partecipare alla vita collettiva prolungandone l’isolamento pubblico e politico «ben oltre l’esecuzione della pena detentiva». Per quanto riguarda le “zone rosse”, introdotte dal medeismo articolo, esse si fondano su di una «valutazione discrezionale» della “pericolosità sociale” di una persona, fatto che si somma all’ampia discrezionalità garantita alla polizia nel definire le persone destinatarie e le aree interessate. Ulteriori critiche sono poi rivolte alla possibilità di arresto in flagranza differita, che introduce un regime eccezionale di arresto per il reato di danneggiamento aggravato solo per il fatto che il danno è commesso nel corso di una manifestazione.

«A soli due mesi dall’entrata in vigore delle nuove norme, si registrano già centinaia di procedimenti e misure applicati nei confronti di sindacalisti, attiviste e attivisti e persone che hanno partecipato a manifestazioni pacifiche», riporta la ONG. Parallelamente, sono già diverse le istituzioni che ne hanno messo in dubbio la legittimità. Tra queste vi sono il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), che ha messo in dubbio la compatibilità della legge con la Costituzione e con l’art. 5 della CEDU (Convenzione Europea sui Diritti Umani), relativo al diritto alla libertà e alla sicurezza personale, e la Corte di Cassazione, che ha espresso analoghe perplessità.

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Valeria Casolaro

Classe 1991, prima di iniziare l’attività di giornalista ha lavorato nel campo delle migrazioni e della violenza di genere. Collabora con L'Indipendente dal 2021, occupandosi di diritti, migrazioni e movimenti sociali.

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