venerdì 8 Novembre 2024

Cosa prevede la riforma della Giustizia varata dal governo

Il Consiglio dei ministri ha approvato ieri un disegno di legge (ddl) – proposto dal guardasigilli Carlo Nordio – che reca modifiche al Codice penale, al Codice di procedura penale e all’Ordinamento giudiziario e che prevede, tra le altre cose, l’eliminazione del reato di abuso d’ufficio, il divieto di pubblicazione dei contenuti delle intercettazioni e la limitazione del potere di appello dei p.m. Per questa ragione, il ddl ha già suscitato molte critiche e polemiche da parte della magistratura, dell’ordine dei giornalisti e della stessa politica, divisa al suo interno sul provvedimento. Ora la riforma dovrà essere approvata dal Parlamento e, al riguardo, Nordio ha auspicato che «l’opposizione sia fatta in termini razionali e non emotivi. Il Parlamento deve essere disposto ad ascoltare. Il mio auspicio è che si argomenti con le ragioni del cervello». A parlare in termini emotivi però sembra essere stato tanto il ministro della Giustizia quanto Tajani ricordando la scomparsa di Berlusconi: «Ho voluto ricordare in Cdm l’umanità di questo uomo che si è battuto sempre per gli ideali in cui credeva, checché ne possano dire i detrattori: uno di questi era la giustizia giusta per ogni cittadino […] Berlusconi sarebbe soddisfatto se fosse qui ad ascoltare le parole del ministro Nordio».

Le modifiche previste dal ddl – fortemente criticato dall’Associazione nazionale magistrati (Anm) – riguardano l’abrogazione del reato di abuso d’ufficio e modifiche al reato di traffico d’influenze illecite, il codice di procedura penale per le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l’interrogatorio preventivo rispetto all’eventuale applicazione della misura cautelare, la collegialità del giudice per la disposizione della misura cautelare della custodia in carcere, l’informazione di garanzia, l’inappellabilità da parte del p.m. delle sentenze di proscioglimento e la Corte d’assise. Per quanto riguarda le intercettazioni, si stabilisce l’ampliamento del divieto di pubblicazione del contenuto dell’intercettazione. La pubblicazione del contenuto è consentita quindi solo se questo è riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o è utilizzato nel corso del dibattimento. È previsto poi un depotenziamento delle misure cautelari a vantaggio degli indagati. Infatti, si legge nel documento, «Si generalizza l’istituto dell’interrogatorio preventivo rispetto alla eventuale applicazione della misura cautelare e si estende il principio del contradditorio preventivo in tutti i casi in cui, nel corso delle indagini preliminari, non risulti necessario che il provvedimento cautelare sia adottato a sorpresa». Inoltre, è richiesto «il giudice collegiale per l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere o di una misura di sicurezza provvisoria quando essa è detentiva». Tutto sembra essere volto ad agevolare gli indagati, compresa la modifica dell’Informazione di garanzia, la quale deve essere trasmessa a tutela del diritto di difesa dell’indagato, specificando che in essa deve essere contenuta una “descrizione sommaria del fatto”, oggi non prevista (è richiesta solo l’indicazione della norma violata).

Alle numerose critiche mosse al provvedimento, Nordio ha risposto difendendo le modifiche proposte: «Ho sentito inesattezze sul vuoto di tutela che si realizzerebbe con l’abolizione dell’abuso d’ufficio che non c’è affatto», ha detto il ministro, «il nostro arsenale è il più agguerrito d’Europa», mentre sulle intercettazioni ha affermato che non c’è un pericolo di «bavaglio alla stampa». In realtà, per la diffusione giornalistica dei contenuti le cose cambiano, in quanto con la riforma nemmeno le conversazioni citate nelle richieste di misure cautelari del pubblico ministero potranno essere pubblicate. Lo stesso ordine dei giornalisti ha fatto sapere che il nuovo provvedimento «Rischia di costituire un ostacolo al diritto dei cittadini di essere informati su eventi di rilevante interesse pubblico». Per quanto riguarda l’abuso d’ufficio, secondo il procuratore generale, Sergio Sottani, è sbagliato abrogarlo, in quanto «la contestazione originaria della fattispecie di abuso d’ufficio si rivela un prezioso grimaldello per scoprire reati di maggiore gravità. […] è un classico reato spia che può essere una sorta di alert di fatti illeciti penali più rilevanti come la corruzione, il falso ideologico, le turbativa d’asta». Inoltre, «la previsione normativa in esame non cagiona l’effetto indiretto di paralizzare l’ordinaria attività amministrativa», poiché i casi segnalati non sono in numero così elevato, ha aggiunto il procuratore. Dure le critiche anche da parte dell’Anm con la quale Nordio ha avuto un botta e risposta. Secondo il guardasigilli, infatti, «un magistrato non può criticare le leggi, come secondo me un politico non potrebbe criticare le sentenze». È arrivata a stretto giro la risposta della magistratura secondo cui «dare un contributo tecnico sulle riforme non è interferire».

Divise le opposizioni sul tema: da una parte, Pd e M5S sono fermamente critici, mentre Azione è convintamente a favore. Nel mezzo, invece, Più Europa, secondo la quale la riforma ha dei «punti condivisibili». Si registra una divisione all’interno del Pd tra le posizioni dei vertici nazionali e quelle degli amministratori: mentre Elly Schlein è contraria all’abrogazione della norma sull’abuso d’ufficio, Matteo Ricci – coordinatore dei sindaci dem – lo ritiene «un fatto positivo e una battaglia vinta dai sindaci italiani».

Le ambizioni di Nordio sulla riforma della giustizia non si fermano affatto con il ddl in questione: il ministro della Giustizia, infatti, ha ribadito che in un secondo momento «cambieremo anche la Costituzione» con l’obiettivo di realizzare il suo progetto di «rivoluzione della giustizia in senso garantista». Al momento, però, ciò che emerge sono i limiti per la libertà d’informazione, la tutela eccessiva degli indagati e quella delle figure di potere che non potranno essere perseguite per eventuali abusi. Del resto, anche l’Anac – l’Autorità anticorruzione – si è detta contro l’abrogazione della norma e a favore, invece, di una sua rivisitazione, in quanto, tra le altre cose, si tratta di un «reato idoneo ad assicurare una copertura penale a fatti non perseguibili da altre fattispecie», così come di un «reato-spia di ulteriori comportamenti criminosi». Inoltre, l’Autorità guidata da Giuseppe Busia ha sottolineato che cancellare dall’ordinamento questo tipo di reato creerebbe «una posizione di difformità rispetto alle previsioni delle Carte internazionali».

[di Giorgia Audiello]

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