lunedì 17 Giugno 2024

L’Asl di Lanciano è stata condannata per aver sospeso un medico senza certificazione Covid

Il giudice del lavoro di Vasto ha condannato la Asl Lanciano Vasto a risarcire con oltre 4mila euro – cui si sommano interessi e rivalutazioni -, un infermiere che, nel 2022, era stato sospeso dal lavoro e dalla retribuzione per non aver adempiuto all’obbligo di vaccinazione contro il Covid 19 o alla comunicazione della certificazione recante le ragioni giustificative della mancata vaccinazione. La sentenza, pronunciata mercoledì 22 maggio, ha infatti appurato che il lavoratore, ai tempi della sospensione, aveva regolarmente ultimato il primo ciclo di vaccinazione. Il giudice, però, non si ferma qui, statuendo che, anche ove l’infermiere non fosse stato in regola con gli obblighi vaccinali, prima di sospenderlo l’azienda sanitaria avrebbe dovuto verificare la possibilità di fargli svolgere mansioni differenti, funzionali a scongiurare il rischio di diffusione del contagio in ambito lavorativo.

Nello specifico, il professionista sanitario era stato colpito da un provvedimento di sospensione emesso dall’ordine delle professioni infermieristiche di Chieti, dal 7 febbraio al 15 giugno 2022, che in seguito venne rimodulato fino al 13 aprile. Esaminando la documentazione prodotta, però, il giudice ha certificato che, per tutta la fase temporale in oggetto, l’infermiere è sempre stato in regola con i vincoli imposti dalla legge sulla vaccinazione anti Sars-Cov 2, avendo ricevuto due dosi di vaccino. L’Ordine di appartenenza aveva formulato nei suoi confronti la richiesta dell’invio della documentazione attestante il regolare adempimento agli obblighi di legge in materia di vaccinazione contro il virus Covid 19, che era però rimasta inevasa. Da lì era dunque scattata la sospensione, ma il giudice ha stabilito che non esiste disposizione della normativa emergenziale in cui si stabilisca che tale omissione determini, come immediata e diretta conseguenza, la sospensione dall’attività lavorativa e dalla retribuzione. Ciò era infatti previsto soltanto nel caso di “posizione sostanzialmente irregolare con riguardo all’obbligo vaccinale”, ma tale aspetto avrebbe dovuto essere accertato direttamente dall’Ordine.

A ogni modo, il giudice ha evidenziato che tale sospensione sarebbe stata comunque illegittima anche nel caso in cui il lavoratore avesse scelto di non vaccinarsi. Nella sentenza si legge infatti che, “quand’anche il lavoratore non fosse stato effettivamente in regola con gli obblighi vaccinali e, quindi, impossibilitato allo svolgimento della prestazione lavorativa” il datore di lavoro, “in luogo dell’immediata sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, ben avrebbe dovuto adempiere all’obbligo di verificare la possibilità di adibirlo ad attività e mansioni diverse tali da scongiurare il rischio di diffusione del contagio nell’ambito lavorativo”. L’Asl avrebbe potuto infatti procedere con la sospensione “solo nel caso in cui ciò non fosse stato possibile”.

[di Stefano Baudino]

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