Hai trovato la donna della tua vita, quella che finalmente ti apprezza per quello che sei e che forse, finalmente, ti trascinerà fuori dalla casa in cui vivi con la tua vecchia madre. Però è un’internauta smanettona, e digitando il tuo nome online ha trovato un articolo del Gazzettino di Castrocchio Preturo di 5 anni fa in cui si parla di quella brutta faccenda: la pesante diffamazione in danno della maestra del paese, che ti era costata una denuncia e l’ostracismo della comunità.
Il diritto all’oblio: fondamento normativo e presupposti per il suo esercizio
Ogni individuo ha il diritto di non rimanere esposto a tempo indeterminato a una rappresentazione non più attuale della propria persona, derivante dalla ripubblicazione o dalla continua reperibilità di notizie relative a fatti passati (Tribunale Ordinario Milano, sez. 1, sentenza n. 1647/2023). La sua essenza risiede nella pretesa di impedire che fatti, originariamente e legittimamente pubblicati, possano essere rievocati a distanza di tempo, quando l’interesse pubblico alla loro conoscenza è venuto meno.
Questo diritto trova il suo fondamento normativo nell’articolo 17 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), che lo disciplina come “diritto alla cancellazione”.
L’articolo 17 del GDPR stabilisce che l’interessato ha il diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano quando:
- i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali erano stati raccolti o trattati. Si tratta del caso più comune di diritto all’oblio, in cui il tempo trascorso rende la notizia obsoleta;
- l’interessato revoca il consenso su cui si basava il trattamento e non esiste un altro fondamento giuridico per continuare a trattare i dati;
- l’interessato formula opposizione al trattamento e non sussiste un motivo legittimo prevalente per proseguire con esso;
- i dati personali sono oggetto di trattamento illecito;
- esiste un obbligo legale di cancellazione, previsto dal diritto dell’Unione Europea o dello Stato membro;
- i dati concernono soggetti minorenni.
Perfetto, il tuo avvocato ti ha appena spiegato che c’è una base legale per ottenere la cancellazione della notizia e (forse) riottenere la stima della tua amata. Ma continua a frullarti in testa quel dubbio atroce: lei ha scoperto il misfatto per colpa di Google o del giornale online del tuo paesello?
Distinzione tra cancellazione e deindicizzazione
Per comprendere come rimuovere contenuti indesiderati dal web, è fondamentale distinguere i due principali rimedi che discendono dal diritto all’oblio:
- Diritto alla cancellazione: consiste nella richiesta di rimozione fisica del contenuto dalla sua fonte originaria (ad esempio, la pagina di un sito di notizie). Questa richiesta va indirizzata al titolare del trattamento dei dati, ovvero l’editore del sito web sorgente. La cancellazione elimina il contenuto in modo definitivo dalla rete.
- Diritto alla deindicizzazione: consiste nella richiesta di rimuovere il collegamento a una determinata pagina web dall’elenco dei risultati di un motore di ricerca, quando questa viene effettuata a partire dal nome dell’interessato. In questo caso, il contenuto originale rimane online sul sito sorgente, ma la sua reperibilità tramite motori di ricerca viene drasticamente ridotta. La richiesta va rivolta al gestore del motore di ricerca, che agisce come titolare del trattamento per l’attività di indicizzazione (Cass. Civ., Sez. 1, N. 20861 del 21-07-2021).
A questo punto non ti resta che agire per ripristinare il tuo buon nome e lavare quel vecchio oltraggio al tuo onore… Ma come?
La procedura operativa
L’interessato che desidera far rimuovere un contenuto deve:
- identificare il titolare del trattamento: l’editore del sito per la cancellazione, il gestore del motore di ricerca per la deindicizzazione;
- inviare una richiesta motivata che indichi le URL specifiche da rimuovere e le ragioni giuridiche a sostegno, allegando, se possibile, elementi a supporto (es. prove dell’inesattezza, decorso del tempo, provvedimenti giudiziari favorevoli);
- attendere la valutazione del titolare, il quale è tenuto a effettuare le verifiche necessarie, che possono includere un contraddittorio con l’editore del sito sorgente, e a decidere sulla richiesta;
- in caso di rigetto o mancata risposta l’interessato può rivolgersi all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali con un reclamo o all’autorità giudiziaria per ottenere la cancellazione.
Ora non ti resta che procedere. Scrivere a chi di dovere e lamentare la lesione dei tuoi diritti originata dalla perdurante rintracciabilità della notizia; sottolineare il decorso del tempo e la mancanza d’interesse pubblico alla sua permanenza online. E magari ricordare al responsabile che tutti abbiamo il diritto, e spesso il bisogno, di essere lasciati, come scrisse Ungaretti, «così, come una cosa posata in un angolo e dimenticata».





Il diritto all’oblio in Italia, dove è nata la storia, è una porcheria abissale.