Un pubblico ministero sequestra un’azienda agricola e una florovivaistica in Sardegna perché coltivano canapa, il tribunale annulla il sequestro, il pm ricorre in Cassazione sostenendo che il fiore di cannabis è prova di reato di per sé, automaticamente, a prescindere da qualsiasi analisi. La parola fine la mette la Corte di Cassazione che risponde, con sentenza depositata il 24 marzo 2026: ricorso inammissibile. È una storia che sembra tecnica e invece racconta qualcosa di molto più ampio: lo stato di un settore intero – tremila aziende, 15mila lavoratori a tempo pieno, due miliardi di giro economico l’anno – tenuto in scacco da una norma controversa, contestata da giudici, associazioni di categoria e Regioni.
La sentenza e cosa dice davvero
La Terza Sezione penale della Cassazione, con sentenza n. 11058/2026, ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore della Repubblica di Sassari contro l’ordinanza con cui il Tribunale locale aveva annullato il sequestro di un’azienda agricola e una florovivaistica, difese dall’avvocato Lorenzo Simonetti, riconoscendone la coltivazione pienamente lecita ai sensi della legge 242/2016 sulla filiera agroindustriale della canapa.
Il punto centrale riguarda la tesi del pm: basta l’esistenza delle infiorescenze di canapa per configurare un reato, a prescindere dal contenuto di THC. La Corte ha rigettato questa impostazione, richiamando una sentenza delle Sezioni Unite (30475/2019): ciò che conta non è la presenza del fiore, ma la sua concreta efficacia drogante, la sua reale capacità di produrre effetti psicotropi, e quindi il quantitativo di THC contenuto. Fuori da quel perimetro, non c’è reato. Come ha dichiarato Canapa Sativa Italia, associazione che riunisce le aziende di settore: «Non è la sola esistenza del fiore, né la sua naturale ricavabilità dalla fisiologia della pianta, a determinare automaticamente la rilevanza penale. Ciò che conta è se quel prodotto sia concretamente idoneo a produrre effetti droganti, e quale sia la sua destinazione».
Il contesto: un settore assediato
Per capire il peso di questa sentenza bisogna sapere cosa è successo nell’aprile 2025. Il governo ha inserito nel decreto sicurezza (DL 48/2025, convertito in legge 80/2025) l’articolo 18 che ha introdotto un divieto penale generalizzato su tutta la filiera delle infiorescenze di canapa industriale: importazione, lavorazione, detenzione, commercio, vendita, considerando il fiore come uno stupefacente, a prescindere dal contenuto di THC. Le reazioni sono state immediate e trasversali. Tutte le Regioni italiane, comprese le 14 guidate dal centrodestra, si sono schierate contro la norma mentre venivano effettuati i primi sequestri preventivi, sospensioni di ordini, chiusure di conti correnti e anche arresti di agricoltori, prontamente scarcerati dai tribunali, con un effetto domino che ha spinto diverse imprese a delocalizzare all’estero.
La norma è oggi sotto esame di due Corti supreme. Il Consiglio di Stato ha rimesso alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la questione se il divieto italiano su foglie e infiorescenze di Cannabis sativa L. da varietà certificate sia compatibile con la libera circolazione delle merci e con la politica agricola comune. Il GIP di Brindisi ha sollevato questione di legittimità costituzionale davanti alla Consulta, contestando che si possa trasformare in reato qualsiasi attività sulle infiorescenze senza verificare l’effettiva psicoattività del prodotto.
Per Canapa Sativa Italia questa sentenza non è una vittoria isolata ma un tassello in un mosaico più ampio: «La repressione non può fondarsi su automatismi. La canapa industriale lecita non coincide automaticamente con il reato».
In Italia si coltiva canapa da secoli. La si è quasi dimenticata nel dopoguerra, poi riscoperta come coltura sostenibile, capace di assorbire carbonio, rigenerare i suoli, dar vita a bioplastiche degradabili e mattoni per case salubri e a bolletta zero. Oggi, per una norma inserita in un decreto sulla sicurezza pubblica, un agricoltore che ne vede sbocciare i fiori rischia di trovarsi con i carabinieri in azienda. La Cassazione, per ora, dice che un fiore non è una prova. L’ultima parola, nel lassismo istituzionale, arriverà dai tribunali.




