Dopo una settimana intensa di discussioni, sono due i pacchetti sicurezza approvati dal Consiglio dei Ministri. Il primo, un disegno di legge contenente 29 distinte misure; il secondo, un decreto legge presentato in conferenza stampa dai ministri Nordio e Piantedosi. La riforma, ha spiegato Piantedosi, prevede l’introduzione del tanto discusso fermo preventivo, con la possibilità di trattenere – in vista di manifestazioni – per un massimo di 12 ore e prima della convalida del magistrato, una persona con precedenti specifici. Nordio si è invece soffermato sul cosiddetto “scudo penale”, che consiste nell’introduzione di un «modello» distinto dal registro degli indagati in cui i pm possono decidere di inserire gli agenti accusati di avere commesso un reato per motivi di «giustificazione»; come anticipato, tale misura interesserà anche i cittadini comuni, come forma di ampliamento della legittima difesa.
Delle due misure annunciate dopo il CdM di ieri, 5 febbraio, la più attesa era certamente il decreto; per via della sua natura di carattere “emergenziale”, potrà essere approvato in tempi più ristretti per poi essere convertito in legge successivamente, analogamente a quanto fatto con l’ultimo decreto sicurezza – sebbene fosse inizialmente concepito sotto forma di ddl. Le misure introdotte dal decreto sono 33, descritte brevemente da Piantedosi in conferenza stampa e da un comunicato del governo. La prima era già stata anticipata nei giorni scorsi: il governo vuole introdurre una stretta sul porto di coltelli e armi atte ad offendere, allungandone la lista e inasprendo le sanzioni relative, «che passano da natura contravvenzionale a delitto punito con la reclusione fino a tre anni». Nel caso in cui la persona interessata fosse un minore – a cui viene applicato il divieto di vendita, i genitori sarebbero puniti con una sanzione dai 200 ai 1.000 euro. «Il tema dei coltelli viene visto anche come una delle motivazioni per le quali si può prevedere – riguardo lo straniero – l’arresto facoltativo in flagranza e, in tal caso, il divieto di ingresso sul territorio nazionale o l’espulsione», ha poi specificato Piantedosi.
Il decreto legge introduce poi la procedibilità d’ufficio per il reato di furto con destrezza; crea il reato di rapina nei confronti di istituti di credito o portavalori; rafforza e stabilizza gli strumenti delle cosiddette “zone rosse” e del daspo urbano; introduce la possibilità di confisca di auto nel caso in cui queste siano state utilizzate nell’ambito di reati relativi agli stupefacenti; propone il reato di fuga per «il soggetto che non si ferma all’alt degli organi di polizia», in un richiamo al caso di Ramy Elgaml; prevede la possibilità per il giudice di vietare la partecipazione ad assembramenti e riunioni pubbliche a persone condannate – anche in primo grado – per reati gravi; introduce l’aggravante particolare nel caso di violenza contro gli insegnanti.
Le misure più discusse, tuttavia, erano due: fermo preventivo e scudo penale. Riguardo alla prima, il decreto dispone che «gli ufficiali е gli agenti di polizia possono accompagnare nei propri uffici persone rispetto alle quali, in relazione a specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo e sulla base di elementi di fatto, о dalla rilevanza di precedenti penali o di segnalazioni di polizia per reati commessi con violenza sulle persone o sulle cose in occasione di pubbliche manifestazioni nel corso degli ultimi cinque anni, sussista un fondato motivo di ritenere che pongano in essere condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione, e trattenerle per il tempo strettamente necessario ai fini del compimento dei conseguenti accertamenti di polizia е comunque non oltre le 12 ore». Insomma: in occasione di una manifestazione, le persone che costituiscono un potenziale pericolo – perché già ree di illeciti durante i cortei o segnalate alle forze dell’ordine – possono essere prelevate e trattenute nelle stazioni di polizia per 12 ore. La misura, ha spiegato Piantedosi, «ribalta» l’autorizzazione da parte del giudice: le forze dell’ordine possono limitarsi ad avvisare i magistrati del fermo, e questi ultimi potranno concedere l’autorizzazione – o revocare la misura – a trattenimento già avvenuto.
Per quanto riguarda il cosiddetto scudo penale, invece, il ministro Nordio – dopo avere contestato l’utilizzo di tale espressione – ha spiegato che la misura prevista viene estesa a tutti i cittadini e che intende far sì che le persone coinvolte non vengano iscritte nel registro degli indagati e messe davanti l’opinione pubblica pur garantendo loro la possibilità di partecipare alle indagini. Le novità riguardano «l’uso legittimo delle armi o altre cause di giustificazione» quali la legittima difesa, l’adempimento di un dovere, o lo stato di necessità: «Qualora appaia evidente che il fatto è stato compiuto in presenza di una di queste cause, il pubblico ministero non iscrive il soggetto nel registro delle notizie di reato, ma effettua un’annotazione preliminare in un modello separato». Viene, dunque, creato un registro diverso, precedente al cosiddetto registro degli indagati, in cui il pm può iscrivere le persone che hanno commesso un reato per cause di giustificazione. «Il pm ha 120 giorni per svolgere gli accertamenti necessari (più 30 giorni per l’eventuale richiesta di archiviazione) e l’iscrizione nel registro degli indagati scatta obbligatoriamente solo se si deve procedere a un incidente probatorio». Per quanto la misura coinvolga tutti, alle forze dell’ordine è garantita la tutela legale, con l’anticipazione delle spese di difesa.




