«La disposizione impugnata introduce una misura sospensiva che opera in modo automatico e generalizzato, senza prevedere alcun criterio di graduazione o differenziazione in relazione ai diversi stadi dei procedimenti autorizzativi già pendenti»; per tale motivo si rivela «intrinsecamente irragionevole». È il giudizio espresso dalla Corte Costituzionale sulla norma della regione Sardegna sulle aree idonee per costruire impianti alimentati da fonti rinnovabili. Il regolamento sospendeva le pratiche in corso e vietava nuove richieste nelle aree non idonee, salvo eccezioni limitate. Secondo quanto stabilito dalla Consulta, la Regione ha superato le proprie competenze violando i principi statali e gli obiettivi europei sulla transizione energetica. La norma, continua la Corte, avrebbe così determinato «un ostacolo al conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di massima diffusione delle fonti energetiche rinnovabili».
La sentenza [1] della Corte Costituzionale è stata rilasciata il 10 giugno ed è stata depositata ieri, 23 luglio. Con tale decisione, la Consulta conferma l’orientamento della sentenza [2] emanata nel dicembre del 2025, in cui stabiliva che «la qualifica di non idoneità di un’area non può tradursi in un aprioristico divieto di installazione» degli impianti da fonti rinnovabili. In questo, la norma è stata ritenuta illegittima per una violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza sanciti dall’articolo 3 della Costituzione, poiché avrebbe bloccato senza distinzione i procedimenti senza considerare lo stato di avanzamento procedurale. A presentare ricorso contro la legge era stato l’esecutivo Meloni, che tra le varie cose contestava alla Regione una violazione dell’art. 117 terzo comma della Costituzione, relativo alla divisione delle competenze tra Stato e regioni; anche in quest’ambito, la legge sarda è stata dichiarata illegittima.
La norma [3] sarda sulle aree idonee individuava le zone del territorio regionale in cui sarebbe stato possibile – e quelle in cui non sarebbe stato possibile – realizzare impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile, distinguendoli per categoria (eolico, fotovoltaico, termodinamico ecc.) e taglia (piccola, media e grande). Per quanto riguarda le aree non idonee agli impianti eolici, l’allegato alla legge individuava una quarantina di categorie, tra cui, ad esempio, i parchi naturali e le riserve, nelle quali la realizzazione degli impianti era vietata. La disciplina si sarebbe applicata «a tutto il territorio della Regione, ivi comprese le aree e le superfici sulle quali insistono impianti a fonti rinnovabili in corso di valutazione ambientale e autorizzazione, di competenza regionale o statale, ovvero autorizzati che non abbiano determinato una modifica irreversibile dello stato dei luoghi».
Il tema è particolarmente sentito in Sardegna. Nel corso degli anni, i cittadini hanno organizzato numerose proteste per contestare la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, ritenuti frutto di operazioni speculative [4]. Nel 2024 è nata anche la cosiddetta “rivolta degli ulivi [5]”, contro gli espropri legati al Tyrrhenian Link, il cavo sottomarino che collegherà la Sardegna alla penisola per trasportare l’energia elettrica prodotta sull’isola. I lavori per l’infrastruttura sono iniziati all’inizio del medesimo anno, mentre a novembre è stato sgomberato [6] il presidio organizzato dai cittadini nelle aree interessate dagli espropri. La mobilitazione si è spostata anche sul piano giuridico: a gennaio 2025 è stata presentata una proposta di legge [7] di iniziativa popolare per bloccare definitivamente la realizzazione degli impianti non ancora autorizzati o completati, il cui iter risulta ancora sospeso. Gli attivisti hanno proseguito le proteste e, per questo, sono stati destinatari di denunce e accusati [8] di reati quali danneggiamento e violenza privata.