Alla fine, per i sei sindacalisti di Si Cobas e USB arrestati nell’estate del 2022 nell’ambito delle inchieste sulle vertenze nel settore della logistica è arrivato il proscioglimento dall’accusa di associazione per delinquere. Lo ha deciso la gup Francesca Gigli, optando per il non luogo a procedere con la formula “perché il fatto non sussiste”. Parallelamente, gli imputati sono stati prescritti da circa 90 capi di imputazione su 145 totali. Restano in piedi una decina di violenze private concernenti una serie di episodi ancora non prescritti, per i qual i sette andranno a giudizio. I sindacalisti avevano promosso e partecipato a una vasta mobilitazione con cortei di protesta in numerose città.
Lo scorso maggio, la Procura di Piacenza aveva chiesto il rinvio a giudizio per i sindacalisti del SI Cobas e di USB con le accuse di associazione a delinquere finalizzata alla violenza privata, resistenza a pubblico ufficiale, sabotaggio e interruzione di pubblico servizio. Le contestazioni riguardavano proteste e mobilitazioni nel settore della logistica tra il 2016 e il 2021. L’inchiesta, resa pubblica nel luglio 2022 con l’arresto dei sindacalisti, aveva subito un primo ridimensionamento poche settimane dopo, quando il Tribunale del Riesame di Bologna aveva disposto la scarcerazione degli indagati, osservando che attività come il proselitismo e la raccolta di contributi sindacali sono tutelate dallo Statuto dei Lavoratori. Nonostante ciò, nel 2024 la Procura ha riproposto l’accusa di associazione a delinquere.
I sette indagati erano Abed Issa Mahmoud El Moursi, Ali Mohamed Arafat, Elderdah Fisal, Aldo Milani, Roberto Montanari, Carlo Pallavicini, Bruno Scagnelli; un’ottava persona coinvolta, Zagdane Riadh, è nel frattempo deceduto. Secondo l’accusa [1], i dirigenti sindacali avrebbero utilizzato SI Cobas e USB come strumenti per creare due distinte associazioni criminali, sfruttando le vertenze sindacali per alimentare il conflitto con le aziende e tra le diverse sigle, con l’obiettivo di aumentare il numero degli iscritti e ottenere vantaggi economici. Tra le condotte contestate picchetti, blocchi delle merci, occupazioni e blocchi ai cancelli, ritenuti dalla Procura strumenti di pressione illeciti e, in alcuni casi, assimilabili a estorsione. I sindacalisti hanno sin da subito respinto le accuse, sostenendo che le azioni contestate rientrano nelle normali pratiche di lotta sindacale e rappresentano forme legittime di protesta per la tutela dei lavoratori. Secondo la difesa, infatti, anche le richieste considerate “eccessive” dall’accusa – come aumenti salariali, buoni pasto o l’integrazione della malattia – facevano parte della normale contrattazione sindacale e non avevano finalità estorsive.
Negli ultimi anni, l’applicazione dell’art. 416 [2] del Codice penale (associazione a delinquere) a movimenti sindacali e di protesta è diventata un tema controverso. Contestazioni simili sono emerse anche nei confronti di alcuni attivisti del movimento No TAV, sebbene in diverse occasioni i giudici abbiano escluso [3] la sussistenza del reato associativo, ritenendo che un movimento di protesta non possa essere automaticamente assimilato a un’organizzazione criminale solo perché alcuni aderenti commettono eventuali reati durante le manifestazioni. Il nodo giuridico riguarda in particolare la distinzione tra il diritto costituzionale di sciopero, manifestazione e organizzazione collettiva e l’esistenza di una struttura stabile finalizzata alla commissione di delitti, requisito essenziale dell’art. 416. Secondo numerosi penalisti intervenuti sul tema, un uso eccessivamente estensivo del reato rischia di anticipare la soglia della repressione penale, trasformando strumenti di conflitto sociale – come picchetti, blocchi o occupazioni – in elementi da cui desumere l’esistenza di un’associazione per delinquere, con possibili effetti di compressione delle libertà sindacali e del diritto al dissenso.