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Referendum sulla giustizia: le ragioni del sì e del no

Tra pochi giorni, domenica 12 giugno, i cittadini italiani saranno chiamati alle urne per esprimere la propria preferenza su cinque quesiti referendari a tema giustizia. Gli aspetti affrontati sono tanti e il rischio di confusione al momento del voto non è trascurabile, vista anche la quasi assente campagna di pubblicizzazione da parte delle istituzioni. Per questo motivo, dopo aver fatto [1]chiarezza sui quesiti, abbiamo deciso di raccogliere dagli enti ufficiali le ragioni del sì e del no, ricordando che, per essere validi, i referendum incentrati sull’abolizione dell’obbligo della raccolta firme per i magistrati che si candidano al CSM, sulla valutazione relativa alla professionalità dei magistrati da parte dei “non togati”, sulla separazione delle carriere tra giudici e pm, sulla limitazione delle misure cautelari e sull’abolizione della legge Severino dovranno raggiungere il quorum, ovvero la soglia di voti minimi rappresentata dalla maggioranza degli aventi diritto.

Abrogazione della legge Severino

Partiamo dal primo quesito, che avrà scheda rossa e sarà incentrato sull’abrogazione della legge Severino. Ai votanti verrà chiesto: “Volete voi che sia abrogato il Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190)?

Prima di riportare le ragioni del sì e del no, bisogna far chiarezza sul testo del decreto in questione, che prevede “incandidabilità, ineleggibilità e decadenza automatica per i parlamentari, per i rappresentanti di governo, per i consiglieri regionali, per i sindaci e per gli amministratori locali in caso di condanna. Ha valore retroattivo e prevede, anche a nomina avvenuta regolarmente, la sospensione di una carica comunale, regionale e parlamentare se la condanna avviene dopo la nomina del soggetto in questione”. Per coloro che sono in carica in un ente territoriale basta anche una condanna in primo grado non definitiva per l’attuazione della sospensione che può durare per un periodo massimo di 18 mesi. In caso di vittoria del sì, tutta la norma verrà abrogata (abolita) e l’interdizione dai pubblici uffici non sarà più automatica ma decisa dai giudici, caso per caso.

Limitazione delle misure cautelari

Il secondo quesito, che avrà scheda arancione, riguarderà invece la limitazione delle misure cautelari. Ai votanti verrà chiesto: “Volete voi che sia abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 (Approvazione del codice di procedura penale)?”. Verrà poi riportata la parte di disposizione oggetto dell’abrogazione, relativamente alle motivazioni che giustificano la misura cautelare, un provvedimento che limita la libertà personale dell’indagato in attesa della sentenza del processo (appunto per cautela) e che può assumere diverse forme. Le misure cautelari vengono divise in coercitive e interdittive: le prime impongono una restrizione, più o meno ampia, alla libertà di movimento della persona (allontanamento dalla casa familiare, divieto di dimora o di espatrio, arresti domiciliari, carcere e così via), mentre le seconde limitano alcuni diritti o facoltà dei destinatari della misura stessa (sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio). Attualmente, l’istituto della misura cautelare è giustificato in Italia alla luce del pericolo di fuga, dell’alterazione delle prove e della reiterazione del reato già commesso. In caso di vittoria del sì, verrà eliminata la custodia cautelare in carcere motivata dal pericolo che l’indagato ripeta il reato di cui è accusato, a meno che non si tratti di “crimini gravi”, legati all’uso di armi, alla criminalità organizzata o contro lo stato.

Separazione delle carriere

Per la lettura del terzo quesito, contrassegnato dal colore giallo, saranno necessari circa 10 minuti. Si tratta, infatti, della terza formulazione referendaria più lunga della storia della Repubblica. Essa affronterà il tema della separazione delle carriere. In Italia, attualmente i magistrati possono passare per un massimo di quattro volte dalla carriera di Pubblico Ministero (Pm), che si occupa delle indagini, a quella di giudice, che invece emette le sentenze. In caso di vittoria del sì, i magistrati dovranno scegliere a inizio carriera tra la funzione giudicante o requirente, per poi mantenere quel ruolo durante tutta la vita professionale. La separazione delle carriere è al centro della riforma della giustizia della ministra Cartabia che, in caso di approvazione al Senato, limiterebbe a uno (entro i primi dieci anni di attività) il passaggio tra le due funzioni.

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Valutazione dei magistrati

Il quarto quesito, che avrà scheda grigia, riguarderà la valutazione dei magistrati. Ai votanti verrà chiesto: “Volete voi che sia abrogato il Decreto Legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 (Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei Consigli giudiziari, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera c della legge 25 luglio 2005 n. 150)?”. Attualmente, la valutazione della professionalità e della competenza dei magistrati è operata dal Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) che decide sulla base di valutazioni fatte anche dai Consigli giudiziari, organismi territoriali nei quali decidono solo i componenti appartenenti alla magistratura. L’obiettivo del referendum è di estendere anche ai membri “laici”, ovvero ai rappresentanti dell’Università (professori) e dell’Avvocatura, la possibilità di avere voce in capitolo nella valutazione dell’operato dei magistrati.

Riforma del CSM

Il quinto e ultimo quesito avrà scheda verde e sarà incentrato sulla riforma del CSM, l’organo di autogoverno della magistratura presieduto dal Presidente della Repubblica. Gli altri 24 componenti sono eletti per due terzi dai magistrati, scelti tra “i togati”, mentre il restante terzo viene eletto dal Parlamento in seduta comune tra “personalità laiche”. Un magistrato che intende candidarsi a far parte del CSM deve raccogliere dalle 25 alle 50 firme. Pertanto, si presume il sostegno di una delle cosiddette correnti (tra le più note vi sono Magistratura indipendente, Unicost e Area), che potrebbero essere definiti come i “partiti” dei magistrati.

Ai votanti verrà chiesto: “Volete voi che sia abrogata la Legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: articolo 25, comma 3, limitatamente alle parole “unitamente ad una lista di magistrati presentatori non inferiore a venticinque e non superiore a cinquanta. I magistrati presentatori non possono presentare più di una candidatura in ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dell’articolo 23, né possono candidarsi a loro volta?”.

In caso di vittoria del sì, verrebbe abrogato l’obbligo, per un magistrato che voglia essere eletto, di trovare da 25 a 50 firme per presentare la candidatura. Si tornerebbe, dunque, alla legge originale del 1958, secondo cui tutti i magistrati in servizio potevano proporsi come membri del CSM presentando semplicemente la propria candidatura.

[Di Salvatore Toscano]