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Caso Roggero, la Lega passa all’incasso: depositato il nuovo ddl sulla “legittima difesa”

Dopo la condanna a 14 anni del gioielliere Mario Roggero, che nel 2021 inseguì e uccise due rapinatori in fuga dopo la rapina alla sua gioielleria di Grinzane Cavour, la Lega rilancia sul fronte della legittima difesa. Il Carroccio ha infatti ufficialmente depositato un ddl, firmato dal senatore Claudio Borghi, che introduce un nuovo comma all’articolo 52 del codice penale, stabilendo la non punibilità di qualsiasi reazione immediata avvenuta all’interno dell’abitazione o dell’esercizio commerciale, a prescindere dalla proporzionalità dei mezzi impiegati, dalla permanenza del pericolo o dalla natura strettamente difensiva della condotta. Le opposizioni contestano l’iniziativa, evidenziando la propensione della maggioranza a cavalcare i casi di cronaca per capitalizzare dal punto di vista politico; nel centro-destra, comunque, emergono differenti sensibilità: Forza Italia invita a evitare interventi dettati dall’emotività ed esponenti della stessa Lega manifestano disaccordo.

Il cuore del provvedimento consiste nell’aggiunta di un comma la cui formulazione prevista stabilisce che «in caso di aggressione a mano armata all’interno del proprio domicilio o del proprio esercizio commerciale, professionale o imprenditoriale, qualsiasi reazione posta in essere nell’immediatezza del fatto da chi subisce l’aggressione è non punibile». La vera novità giuridica risiede nell’azzeramento dei filtri finora applicati: lo scudo penale scatterebbe «indipendentemente dalla proporzionalità dei mezzi usati, dalla persistenza del pericolo e dalla natura strettamente difensiva della condotta». Nel testo [1], anticipato da AdnKronos, si legge che «l’intervento trova giustificazione nella considerazione che, di fronte a una minaccia armata e improvvisa, la vittima non dispone del tempo né delle capacità di valutazione necessarie per modulare la propria reazione secondo i canoni di proporzionalità elaborati dalla giurisprudenza» e che dunque, in tali situazioni, «la pretesa di un “calcolo” raffinato dei mezzi difensivi risulta irragionevole, esponendo chi si difende al rischio di incriminazioni e processi che, sul piano sociale, vengono percepiti come una inammissibile inversione dei ruoli tra aggredito e aggressore».

Il firmatario del provvedimento Claudio Borghi ha affermato [2] che, qualora il Parlamento approvasse il testo, Roggero sarebbe immediatamente libero per effetto del principio della retroattività illimitata dell’abolizione del reato. Ma anche all’interno della maggioranza non mancano le frizioni. Forza Italia ha espresso forti riserve: il capogruppo alla Camera Enrico Costa ha messo in guardia da «fughe in avanti», sottolineando che «lo Stato di diritto richiede norme scritte con equilibrio e ponderazione, destinate a durare, e non estemporanee reazioni a vicende di rilievo mediatico». Il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto ha lamentato che la proposta sia stata «avanzata senza un preventivo confronto con gli altri alleati di governo» e rischi di «creare più incertezze che soluzioni». Anche in FDI, pur senza dichiarazioni ufficiali, si temono rilievi di costituzionalità. Non mancano i distinguo nella stessa Lega: il sottosegretario Andrea Ostellari e la deputata Simonetta Matone, con un passato in magistratura, avrebbero preso le distanze dall’iniziativa. Il leader leghista Matteo Salvini, però, va avanti: ha già visitato Roggero in carcere per due giorni consecutivi e ha lanciato una petizione online che ha superato le 120mila firme.

Attualmente, l’articolo 52 del codice penale stabilisce [3] che la legittima difesa si basa su tre requisiti fondamentali: il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, la necessità di difendersi e la proporzione tra difesa e offesa. Il “pericolo attuale” è cruciale: l’aggressione deve essere in corso o imminente. Anche dopo la riforma del 2019 fortemente voluta da Matteo Salvini – che ha ampliato le tutele per chi si difende nel proprio domicilio o negozio, introducendo l’esimente del “grave turbamento” emotivo – questi tre pilastri rimangono intatti. Pertanto, l’uso di una forza potenzialmente letale non è mai consentito contro chi si sta allontanando, poiché viene meno il pericolo per l’incolumità delle persone. Nel caso Roggero, la Corte ha chiarito che durante la rapina il pericolo era reale, ma i rapinatori erano già usciti dal negozio e stavano fuggendo quando il gioielliere ha sparato. Nessuno dei tre stava compiendo «alcuna condotta aggressiva» e Roggero ha sparato «in assenza sia di un concreto ed attuale pericolo di offesa per l’incolumità personale dei presenti, sia di una situazione obiettiva idonea a fondare la convinzione di trovarsi in presenza del detto pericolo».

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Stefano Baudino

Laureato in Mass Media e Politica, autore di dieci saggi su criminalità mafiosa e terrorismo. Interviene come esperto esterno in scuole e università con un modulo didattico sulla storia di Cosa nostra. Per L’Indipendente scrive di attualità, politica e mafia.