Una vaccinazione eseguita durante l’emergenza pandemica, il peggioramento delle condizioni di salute, il diniego dell’INAIL e, infine, il ricorso in tribunale. È la vicenda che ha portato il Tribunale del Lavoro di Grosseto a riconoscere come infortunio sul lavoro le conseguenze riportate da una dottoressa, assistente sociale dell’INAIL, dopo la seconda somministrazione del vaccino anti-Covideffettuata durante l’orario di servizio. Una decisione che, nel caso concreto, riconosce sia il nesso causale tra la vaccinazione e le patologie accertate sia il requisito dell’«occasione di lavoro», ribaltando la posizione dello stesso Istituto che aveva respinto la richiesta di indennizzo.
La sentenza non modifica la normativa vigente né costituisce un precedente vincolante, ma riporta al centro del dibattito il riconoscimento degli effetti avversi della vaccinazione anti-Covid nell’ambito della tutela assicurativa dei lavoratori. Il testo integrale non è ancora stato reso pubblico, ma le motivazioni ricostruite dalla stampa delineano una decisione destinata ad alimentare il confronto sulle conseguenze giuridiche delle campagne vaccinali. Secondo quanto riportato da Il Tirreno [1], l’assistente sociale prestava servizio durante l’emergenza sanitaria a stretto contatto con utenti fragili. In ragione della propria attività, aveva avuto accesso prioritario alla campagna vaccinale riservata agli operatori maggiormente esposti: il 18 febbraio 2021 aveva ricevuto la prima dose del vaccino Pfizer senza particolari conseguenze, mentre l’11 marzo si era sottoposta alla seconda vaccinazione durante l’orario di lavoro, con autorizzazione dell’ente. Dopo la seconda dose erano però insorte gravi complicazioni che avevano spinto la dipendente a chiedere all’INAIL il riconoscimento dell’infortunio sul lavoro. L’Istituto aveva respinto la domanda sostenendo che il rischio connesso alla vaccinazione dovesse essere considerato un rischio generico, comune all’intera collettività, e non un rischio specificamente collegato all’attività professionale. Da qui il ricorso davanti al Tribunale del Lavoro di Grosseto, assistita dall’avvocato Domenico Finamore.
L’elemento decisivo del procedimento è stato l’esito della consulenza tecnica d’ufficio disposta dal giudice. Sulla base delle conclusioni del consulente, alla lavoratrice è stato riconosciuto un indennizzo in rendita per un danno biologico permanente quantificato nel 20%. Secondo la CTU, le patologie riscontrate sarebbero riconducibili, con un elevato grado di probabilità scientifica, alla vaccinazione anti-Covid. La consulenza ha individuato una neuropatia delle piccole fibre, gli esiti di una pericardite post-vaccinale, una sindrome ansioso-depressiva conseguente al peggioramento delle condizioni di salute, oltre a ipoacusia neurosensoriale bilaterale e acufeni. Proprio sulla base di tali conclusioni, il giudice avrebbe ritenuto dimostrato il nesso causale necessario per il riconoscimento della tutela assicurativa. Va tuttavia precisato che né la consulenza tecnica né il testo integrale della sentenza risultano, allo stato, pubblicamente disponibili e che i contenuti della decisione sono ricostruiti sulla base delle informazioni riportate dalla stampa locale.
L’aspetto più rilevante della pronuncia riguarda, però, il piano giuridico. Il Tribunale non si sarebbe limitato a riconoscere il nesso causale tra la vaccinazione e le patologie riscontrate, ma avrebbe ritenuto integrato anche il requisito dell’«occasione di lavoro», elemento fondamentale della disciplina assicurativa INAIL. Secondo quanto emerso, il collegamento tra vaccinazione e attività lavorativa deriverebbe dall’esposizione professionale della dipendente, dall’accesso prioritario alla campagna vaccinale proprio in ragione della mansione svolta e dalla somministrazione avvenuta durante l’orario di servizio. La decisione resta comunque circoscritta al caso concreto e, trattandosi di una sentenza di primo grado, potrà essere eventualmente impugnata. Resta ora da capire se l’INAIL deciderà di proporre appello.