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Allontanamento dei minori dalla famiglia: cosa dice la legge italiana

I recenti casi di cronaca hanno riportato nel discorso mediatico il tema [1]dell’allontanamento dei minori dal nucleo familiare. Si tratta di una tematica complessa, troppo delicata per essere trattata in maniera esaustiva a colpi di titoli di giornale sensazionalistici e dichiarazioni “scioccanti” di sedicenti esperti. Dal punto di vista legislativo, le norme sono chiare e sono volte a favorire interventi che abbiano come unico scopo quello di tutelare il superiore interesse della persona di minore età. Al di là delle reazioni “di pancia”, dunque, vale la pena soffermarsi sulle norme previste dalla legge italiana in merito. 

Il superiore interesse del minore 

La legge [2]di riferimento per quest’ambito è la n. 184 del 1993, comunemente nota come “legge adozione”. Si tratta dello strumento normativo che sancisce in maniera chiara e inequivocabile il diritto del minore a una famiglia. Il primo articolo lo dice esplicitamente: «Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia». Questo vale anche in un contesto economico svantaggiato o di vera e propria indigenza. Se i diritti dei minori vengono meno in ragione di condizioni economiche sfavorevoli, insomma, questi non potranno mai essere allontanati dai genitori. Sarà lo Stato a dover fornire sostegno al nucleo in tal senso. Diverso è il caso in cui i diritti dei minori rischino di venire meno per quella che, in gergo tecnico, viene definita una “condotta pregiudizievole” da parte dei genitori. 

L’insieme dei diritti e dei doveri dei genitori nei confronti dei figli di minore età viene definita “responsabilità genitoriale”. La locuzione è stata introdotta nel 2012 insieme alla riforma della filiazione, che ha eliminato definitivamente – e in maniera vergognosamente tardiva – la differenza tra figli naturali (ovvero di coppie non sposate) e figli legittimi (ovvero di coppie unite in matrimonio). Il cambio di terminologia è stato introdotto proprio per superare il concetto di “potestà”, che suggeriva una qualche forma di potere dei genitori nei confronti dei figli. La responsabilità genitoriale si acquisisce nel momento della procreazione del bambino: non con la costituzione di un rapporto giuridico, insomma, ma in forma automatica, appena il bambino viene al mondo. E quando risulta compromessa, lo Stato è chiamato ad agire. 

L’obiettivo è quello di intervenire per tutelare i diritti del minore, ma nella maniera meno invasiva possibile. 

«Quello che è fondamentale comprendere come prima cosa è che la limitazione della responsabilità genitoriale non sempre dipende dal fatto che i genitori abbiano commesso un reato. I minori sono da tutelare quando la condotta dei genitori viene ritenuta pregiudizievole», spiega a L’Indipendente Martina Mattalia, avvocata specializzata in diritto di famiglia. Il concetto di “condotta pregiudizievole” è volutamente ampio, al fine di permettere la valutazione di ogni caso in base alle singole specificità. «Tanto per fare un esempio: fare uso di droghe non è un reato, ma è condotta pregiudizievole e può esserlo a diversi livelli, a seconda del rischio al quale è esposto il minore» spiega Mattalia, che aggiunge: «Quando un giudice dispone la limitazione della responsabilità genitoriale, non lo fa mai con l’intento di agire contro un genitore, ma per tutelare un diritto del minore. È una differenza fondamentale da tenere a mente». Se il pregiudizio nei confronti del minore è alto, si può decidere di ricorrere all’allontanamento, in forma temporanea o meno. 

Adozione e affidamento 

Se la fragilità del genitore è temporanea, allora il bambino viene affidato a un’altra famiglia. A regolare il dispositivo dell’affidamento è l’art. 2 della legge 184/93, che specifica: «Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell’articolo 1, è affidato a una famiglia». Nel caso in cui quest’ultima non sia disponibile, si procede con l’inserimento in comunità. L’affidamento viene dunque disposto solamente nel caso in cui i precedenti interventi di sostegno e aiuto ai genitori non siano andati a buon fine. Come spiega Mattalia, questo non dovrebbe durare più di due anni, «proprio perché il bambino ha diritto a una famiglia». Durante questo periodo, lo Stato lavora sul genitore, affinché questo possa tornare a svolgere le sue funzioni. Non ci sono, tuttavia, interventi che l’autorità può imporre al genitore, ma solo percorsi suggeriti. Sta alla persona decidere se intraprenderli o meno e proprio da questa valutazione dipenderà il successivo ricongiungimento con il figlio, che è sempre lo scopo ultimo dell’intervento. Se le difficoltà si rivelano permanenti (ad esempio, problemi di tossicodipendenza che perdurano), si valuta l’adozione. Una volta approvata, questa comporta la decadenza della responsabilità genitoriale. 

Qual è l’iter 

Perché tutto l’iter si metta in moto, è necessario che qualcuno – una persona qualunque che sia venuta a conoscenza di un potenziale maltrattamento o di una possibile lesione dei diritti di un minore – sporga denuncia alle autorità. Questa eventualità diventa un obbligo nel caso di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, come personale medico, psicologi, insegnanti e forze dell’ordine. «Purtroppo in Italia spesso questo non accade, perché c’è ancora un retaggio che porta le persone a non volersi mettere “contro la famiglia”. E questo è un problema, perché più tardi si interviene, più le situazioni si complicano», racconta Mattalia. 

Una volta appurata l’esistenza di una situazione problematica, il giudice dispone l’intervento dei servizi sociali, i quali hanno una duplice funzione: da un lato, sostegno al nucleo familiare, dall’altro, valutazione per il tribunale. «Naturalmente si tratta di una questione problematica, poiché è difficile far coesistere i due aspetti, ma il servizio pubblico è l’unico strumento del quale il tribunale dispone». Vi sono poi le consulenze dei tecnici di parte (CPT), ovvero professionisti del settore privato che il giudice può nominare per valutazioni specifiche – i neuropsichiatri infantili, per esempio. Queste, tuttavia, vengono effettuate in un tempo limitato, spesso ridotto a un paio di sedute (a volte solamente una) anche in ragione del costo che questi hanno per le casse dello Stato o per i genitori.

Perché tutto l’iter si metta in moto, è necessario che qualcuno – una persona qualunque che sia venuta a conoscenza di un potenziale maltrattamento o di una possibile lesione dei diritti di un minore – sporga denuncia alle autorità

«Chi, come me, tende a guardare le cose con un occhio critico ritiene che se il servizio pubblico disponesse delle risorse adeguate sarebbe l’unico vero organo capace di svolgere bene tutto il lavoro. Lavorare in rete coinvolgendo i servizi necessari – dal SERD (Servizio per le Dipendenze patologiche) al CSM (Centro per la Salute Mentale) al DSM (Dipartimento di Salute Mentale) agli psicologi e gli educatori – che fanno una valutazione nel tempo permette di fare un lavoro molto più approfondito di un consulente privato che si limita a fare una fotografia della situazione». Il definanziamento del settore pubblico, tuttavia, fa sentire i suoi effetti anche in questi contesti. «A volte i servizi riescono a portare avanti dei progetti, a volte non hanno le risorse. Lo vedo accadere spesso con molti dei miei clienti, ad esempio quando non è possibile attivare interventi degli educatori a domicilio perché non ci sono i soldi». Le problematiche sono ancora più evidenti quando a necessitare di un intervento sono le famiglie straniere. In questi casi, la strutturale mancanza di mediatori culturali – figure fondamentali nella valutazione dello stato di un nucleo familiare straniero – porta ad approcci pregiudizievoli il cui esito molte volte è a sfavore della famiglia.

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Valeria Casolaro

Classe 1991, prima di iniziare l’attività di giornalista ha lavorato nel campo delle migrazioni e della violenza di genere. Collabora con L'Indipendente dal 2021, occupandosi di diritti, migrazioni e movimenti sociali.