Dopo mesi di dibattiti, Parlamento e Consiglio europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio sul cosiddetto “Omnibus VII”, noto anche come “AI Omnibus”: il pacchetto di norme che punta a semplificare l’apparato regolatorio imposto dall’UE a imprese e istituzioni. O, perlomeno, che avrebbe dovuto imporre – molte delle disposizioni dell’AI Act non sono ancora entrate in vigore, ma vengono già ritoccate ad arte. La notizia è stata diffusa con toni entusiastici attraverso un comunicato [1] ufficiale che non nasconde in alcun modo il senso fondante dell’intervento. Nel testo viene citata Marilena Raouna, viceministra agli Affari europei del governo cipriota, la quale afferma senza esitazioni che “l’accordo di oggi sull’AI Act sostiene in modo significativo le nostre imprese, riducendo i costi amministrativi ricorrenti”, un’“armonizzazione” normativa che, aggiunge, “rafforzerà la sovranità digitale dell’UE e la sua competitività complessiva”. L’idea presentata dal Parlamento è semplice: alcuni strumenti digitali sono già soggetti a regole specifiche, l’introduzione dell’AI Act per com’é stato formalizzato rischierebbe solamente di sovrapporre nuovi oneri e complessità.
Il Cancelliere tedesco Friedrich Merz si è fatto interprete [2] delle richieste delle lobby industriali, guidando la corrente politica che chiedeva di esentare tutti i prodotti già regolamentati dall’inclusione nella lista delle intelligenze artificiali “ad alto rischio”. La promessa implicita era che, in un secondo momento, le normative settoriali sarebbero state emendate per integrare i meccanismi di controllo previsti dall’AI Act. Questa posizione ha generato un lungo e complesso stallo negoziale. Il recente accordo – tutt’altro che scontato – è frutto di un compromesso faticoso che ha stabilito che tale esclusione si applicherà unicamente alla categoria dei “macchinari”.
Il mondo industriale accoglie con contenuto entusiasmo [3] questa soluzione di compromesso e spinge per estendere le esenzioni anche ad altri settori. Allo stesso tempo, neppure molte organizzazioni civili si dichiarano soddisfatte. L’AI Act è il risultato di un dibattito politico durato anni e ha già dovuto ridimensionare le proprie ambizioni per poter essere approvato, smussando in modo significativo [4] gli obiettivi originari. Per come è concepito, l’AI Omnibus non solo introduce l’esenzione ai macchinari industriali, ma rinvia di anni le scadenze per l’attuazione dei requisiti destinati ai sistemi ad alto rischio – il cuore pulsante dell’AI Act. Inizialmente fissata al 2 agosto 2026, la deadline slitta a questo punto al 2 dicembre 2027 per i sistemi di intelligenza artificiale indipendenti e al 2 agosto 2028 per quelli che sono invece integrati in prodotti regolamentati. Considerando la rapidità con cui queste tecnologie evolvono, è un rinvio che equivale a un’eternità.
I gruppi civili lamentano [5]anche che l’AI Omnibus renderà più agevole la raccolta dei dati degli utenti con l’obiettivo di prevenire i pregiudizi dei modelli di intelligenza artificiale – una misura che entra in tensione con i limiti imposti dal diritto europeo sulla protezione dei dati. Secondo la posizione ufficiale dei legislatori, il contrasto ai bias costituisce dunque un interesse pubblico legittimo, comparabile, se non superiore, alla tutela dei dati personali.
L’unica vittoria che gli oppositori di minoranza possono rivendicare è l’introduzione del divieto degli strumenti di “nudificazione”, risposta diretta all’ondata di deepfake sessuali che spogliano persone per creare pornografia non consensuale – un fenomeno che, inutile dirlo, colpisce soprattutto donne e minori. Un successo che rischia però di restare più simbolico che sostanziale, anche perché la norma lascia margini di ambiguità nel definire cosa si intenda per “parti intime”. Sarebbe stato concettualmente più lineare vietare la creazione di deepfake senza il consenso della persona ritratta, tuttavia quella strada avrebbe sollevato ostacoli giuridici e politici, tanto più in un contesto in cui la classe dirigente europea mantiene un atteggiamento ambiguo nei confronti di questi strumenti, spesso utilizzati direttamente per fini di propaganda e contropropaganda.