Perde la Procura di Caltanissetta, che voleva archiviare le indagini sui presunti mandanti esterni delle stragi del 1992; vince la Gip Graziella Luparello, che per due volte, negli ultimi anni, ha detto no a quella richiesta di archiviazione. È questo, in sintesi, l’importante bilancio della sentenza con cui la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dai pm nisseni contro l’ordinanza emessa lo scorso 19 dicembre da Luparello, che aveva chiesto alla Procura nuove indagini sul filone più delicato dietro alle bombe degli anni Novanta. I magistrati si erano addirittura rivolti alla Suprema Corte chiedendo di annullare quell’atto, considerato addirittura “abnorme”. La vittoria è anche di Fabio Repici, difensore di Salvatore Borsellino – fratello di Paolo – che si era opposto al ricorso della Procura di Caltanissetta, sferrando un durissimo attacco contro il modus operandi dei magistrati.
Sullo sfondo di questa storia ci sono indagini cruciali in merito ai possibili fili che unirebbero alle stragi il ruolo dell’eversione nera, di apparati dello Stato e di ambienti politici che potrebbero avere concorso a una nuova “strategia della tensione” tra il 1992 e il 1994. In seguito alla richiesta di archiviazione da parte della Procura, la gip Luparello aveva riaperto in estate la camera di Consiglio dopo il deposito, da parte dell’avvocato Fabio Repici, di una nota in cui si evinceva [1] che Paolo Borsellino, poco prima di morire, fosse interessato al collaboratore Alberto Lo Cicero. Si tratta dell’ex braccio destro del boss di San Lorenzo Mariano Tullio Troia, condannato per l’attentato del 23 maggio ’92, detto “‘U Mussolini” per le sue simpatie di estrema destra e, a detta di Lo Cicero, legato al capo di Avanguardia Nazionale Stefano Delle Chiaie. A provarlo sarebbe infatti un verbale, risalente a una riunione avvenuta a Palermo nel giugno del 1992, alla quale presero parte cinque magistrati, tra cui Borsellino. Nel suo provvedimento contro la richiesta di archiviazione avanzata dai pm nisseni, la gip Luparello ordinava anche «attività a sorpresa», che però i magistrati non hanno eseguito, con il forte rischio di bruciare indagini che avrebbero potuto rivelarsi essenziali, preferendo invece ricorrere in Cassazione.
Il legale di Salvatore Borsellino, Fabio Repici, lo scorso 4 aprile aveva presentato una memoria [2] contro il ricorso proposto dalla Procura nissena avverso l’ordinanza emessa dalla gip Luparello. Nel documento, Repici ha in primis accusato i pm di avere «omesso in toto la notifica dell’avviso della propria richiesta di archiviazione» alle persone offese, violando l’art. 408 cpp., per poi sottolineare come la Procura avrebbe «sottratto alla conoscenza delle parti e del Giudice» documenti di «formidabile rilievo». Tra questi, «l’unico atto procedimentale sulla strage di Capaci che abbia mai presentato la sottoscrizione del dr. Paolo Borsellino», per l’appunto quello inerente Lo Cicero, depositato «in un diverso procedimento penale (significativamente: non per strage ma per depistaggio e false dichiarazioni al pm)». Secondo Repici, la Procura ha poi iscritto «abusivamente» Paolo Bellini – condannato per la strage di Bologna, presente in Sicilia nel ‘91-’92 e in contatto con il boss Nino Gioè negli anni delle stragi – in fascicoli separati per le stragi del ’92, senza alcun «fumus di notizia di reato», con l’obiettivo di paralizzare il Gip.
Nel suo atto difensivo, il legale di Salvatore Borsellino ha evidenziato inoltre come, dopo l’udienza del 22 settembre 2025, quando la Gip Luparello si era già ritirata per decidere se respingere o meno l’archiviazione, la Procura di Caltanissetta le avrebbe trasmesso «in forma privatistica ed extraprocedimentale» un atto, ovvero «la richiesta di archiviazione del procedimento n. 1588/2022 rgnr contro Paolo Bellini» e «imprecisati altri», così «stuprando nuovamente il principio del contraddittorio». Dopo aver fatto «quella comunicazione metaprocedimentale e per scopi estranei alla regolarità del procedimento», continua Repici, «perseverando nelle proprie pratiche illegittime», la Procura nissena «ha strumentalizzato quella propria condotta abusiva per formulare il principale motivo di ricorso (per abnormità!) contro l’ordinanza del Gip». Già nei giorni scorsi, il Procuratore generale della Cassazione aveva ritenuto inammissibile il ricorso della Procura nella sua requisitoria, sottolineando come la gip abbia esercitato i propri poteri nell’ambito delle prerogative previste dal codice. La Suprema Corte, con la sua pronuncia, ha definitivamente rimesso le cose a posto.
Negli ultimi mesi, abbiamo assistito a numerosi “minuetti” tra Chiara Colosimo, la fedelissima di Giorgia Meloni che guida la Commissione Antimafia, l’ex ufficiale dei ROS e poi capo dei servizi segreti Mario Mori (attualmente indagato a Firenze in relazione alle stragi del 1993) e la stessa Procura di Caltanissetta, tutti uniti nel ritenere [3] il presunto interesse di Paolo Borsellino verso il dossier “mafia-appalti” dei ROS come causale primaria della strage di via D’Amelio. Una visione che evidentemente allontana le “ombre” dell’eversione nera, così come quelle politico-istituzionali, dallo scenario delle stragi. Ora, però, tutto è di nuovo in discussione.