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I diritti del cittadino davanti alla pubblica amministrazione e come farli valere

È metà aprile, ma il clima ormai è irriconoscibile e fa caldo come fosse fine giugno. Stai tornando al lavoro [1], giacca, cravatta, ti sembra di soffocare. Per fortuna tra poco svolterai l’angolo e imboccherai quello splendido viale adornato di immensi platani che ti garantirà mezzo chilometro di ombra e fresco. E invece, orrore. Il viale è martellato dal sole, ai margini un cimitero vegetale di tronchi, foglie e ramaglie, sezionati in diretta da alacri giardinieri. Ti senti incredulo, triste e furioso: ma come ha potuto l’amministrazione comunale disporre un simile sterminio? Questi si erano proposti come tutori dell’ambiente e li hai anche votati!

I principi tutelati dall’ordinamento

I rapporti tra cittadini e Pubblica Amministrazione sono governati dal principio di trasparenza, inteso come “accessibilità totale” ai dati e ai documenti detenuti dagli enti pubblici. Questo principio non solo previene fenomeni di corruzione, ma costituisce uno strumento fondamentale per consentire la partecipazione dei cittadini al processo decisionale, garantendo maggiore legittimità, efficienza e responsabilità dell’amministrazione. Il diritto alla conoscenza dell’attività amministrativa è considerato un diritto individuale e sociale che contribuisce al pieno sviluppo della personalità umana e sociale dell’individuo

I principali diritti del cittadino verso la Pubblica Amministrazione si concretizzano nel diritto di accesso agli atti e alle informazioni, che si articola in diverse tipologie. Oltre ai diritti specifici di accesso, il cittadino ha il diritto di interfacciarsi con una Pubblica Amministrazione che agisca nel rispetto dei principi generali di lealtà, correttezza e buona fede. Questi principi, derivanti dall’ordinamento civile, si applicano anche all’attività autoritativa della PA e costituiscono limiti esterni alla discrezionalità amministrativa. In sostanza la PA per esercitare le proprie funzioni deve avere una quota di libertà decisionale, che non è tuttavia assoluta: deve seguire procedure e sottostare a principi posti dalla legge ed è chiamata sempre a ponderare l’obiettivo che deve perseguire con i sacrifici che ciò comporta per l’interesse di singoli soggetti o gruppi di cittadini.

Il Diritto di Accesso

Il diritto di accesso si è evoluto nel tempo, affiancando al modello tradizionale, finalizzato alla tutela di interessi specifici, un modello più ampio di accesso civico, volto a consentire un controllo diffuso sull’operato della PA.

Questo istituto, disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della legge sul procedimento amministrativo (n. 241/1990), rappresenta la forma “tradizionale” di accesso.

L’esercizio di questo diritto è riservato ai soggetti che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è chiesto l’accesso. Non si configura, quindi, come un’azione popolare per un controllo generalizzato sull’amministrazione, ma richiede un nesso specifico tra il richiedente e il documento richiesto.

La richiesta può avere ad oggetto “documenti amministrativi”, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse.

La richiesta di accesso tradizionale deve essere motivata e l’amministrazione ha 30 giorni di tempo per pronunciarsi; in caso di mancata risposta, la richiesta si intende respinta (c.d. silenzio-rifiuto).

In caso di diniego (espresso o tacito) o di differimento dell’accesso, il cittadino può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 30 giorni. In alternativa, per atti di amministrazioni comunali, provinciali e regionali, chiedere il riesame della determinazione al difensore civico competente per territorio, ove istituito.

Introdotto [2] dal decreto legislativo n. 33/2013, l’accesso civico si distingue in due forme. La finalità generale è «favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico».

Accesso civico “semplice”

Chiunque ha il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati per i quali le pubbliche amministrazioni avevano un obbligo di pubblicazione, ma che è stato omesso.

La richiesta non necessita di motivazione e l’amministrazione, una volta ricevuta l’istanza, ha l’obbligo di pubblicare il dato o documento richiesto sul proprio sito istituzionale entro 30 giorni e di comunicare al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicando il relativo link.

Accesso civico “generalizzato”

Questa è la forma più ampia di accesso, che consente a chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per cui vige l’obbligo di pubblicazione. Lo scopo è consentire un controllo democratico diffuso sull’azione amministrativa.

L’esercizio del diritto non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e l’istanza non richiede motivazione, è sufficiente identificare i dati o i documenti richiesti. Il procedimento deve concludersi con un provvedimento entro 30 giorni.

Ecco lo strumento che ti serviva. Arrivi in ufficio sudato come un’oliva, ti dai una sciacquata e ti piazzi davanti al pc agguerrito come Rambo nel bosco. Cerchi l’indirizzo pec del Comune e mandi la richiesta di accesso agli atti del procedimento amministrativo relativo all’abbattimento dei platani di viale Roma. E chiedi di visionarli tutti: determine e ordinanze dirigenziali, pareri tecnici, verbali di sopralluogo, eventuali segnalazioni o esposti già presentati, e così via.

Tutela in caso di diniego o mancata risposta

Se l’accesso viene negato o l’amministrazione non risponde entro 30 giorni, il richiedente può presentare una richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che decide entro 20 giorni con provvedimento motivato; in alternativa, per atti di regioni ed enti locali, presentare ricorso al difensore civico competente, che si pronuncia entro 30 giorni; infine, proporre ricorso al TAR ai sensi dell’art. 116 del Codice del processo amministrativo.

Invece sei fortunato: il Comune ti invia tutti i documenti del procedimento in formato digitale, comprimi la cartella e invii tutto al tuo avvocato amministrativista di fiducia, il quale, dopo qualche giorno ti convoca. Il Comune ha commesso un grave errore: agli atti, l’abbattimento è giustificato da una generica tutela della sicurezza, perché quegli splendidi esemplari arborei erano ormai storici e sarebbero potuti cadere, con conseguente grave pregiudizio per la collettività. Manca tuttavia una precisa perizia agronomica che, a seguito di prove tecniche, dichiari l’effettivo pericolo di caduta degli alberi, non ipotizzabile per la sola età degli esemplari.

Il tuo avvocato si frega le mani e ti guarda eccitato, d’altra parte questi li ha votati anche lui e la delusione è massima: «Stavolta li facciamo neri. Anzi, verdi».

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Dario De Domenico

Dario De Domenico è iscritto presso l’ordine degli Avvocati di Milano, si occupa di diritto civile. È cultore della materia di Filosofia del Diritto e socio di A.I.A.F. Lombardia .