Un pubblico ministero sequestra un’azienda agricola e una florovivaistica in Sardegna perché coltivano canapa, il tribunale annulla il sequestro, il pm ricorre in Cassazione sostenendo che il fiore di cannabis è prova di reato di per sé, automaticamente, a prescindere da qualsiasi analisi. La parola fine la mette la Corte di Cassazione che risponde, con sentenza depositata il 24 marzo 2026: ricorso inammissibile. È una storia che sembra tecnica e invece racconta qualcosa di molto più ampio: lo stato di un settore intero – tremila aziende, 15mila lavoratori a tempo pieno, due miliardi di giro economico l’anno – tenuto in scacco da una norma controversa, contestata da giudici, associazioni di categoria e Regioni.
La sentenza e cosa dice davvero
La Terza Sezione penale della Cassazione, con sentenza [1] n. 11058/2026, ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore della Repubblica di Sassari contro l’ordinanza con cui il Tribunale locale aveva annullato il sequestro di un’azienda agricola e una florovivaistica, difese dall’avvocato Lorenzo Simonetti, riconoscendone la coltivazione pienamente lecita ai sensi della legge 242/2016 sulla filiera agroindustriale della canapa.
Il punto centrale riguarda la tesi del pm: basta l’esistenza delle infiorescenze di canapa per configurare un reato, a prescindere dal contenuto di THC. La Corte ha rigettato questa impostazione, richiamando una sentenza delle Sezioni Unite (30475/2019): ciò che conta non è la presenza del fiore, ma la sua concreta efficacia drogante, la sua reale capacità di produrre effetti psicotropi, e quindi il quantitativo di THC contenuto. Fuori da quel perimetro, non c’è reato. Come ha dichiarato Canapa Sativa Italia, associazione che riunisce le aziende di settore: «Non è la sola esistenza del fiore, né la sua naturale ricavabilità dalla fisiologia della pianta, a determinare automaticamente la rilevanza penale. Ciò che conta è se quel prodotto sia concretamente idoneo a produrre effetti droganti, e quale sia la sua destinazione».
Il contesto: un settore assediato
Per capire il peso di questa sentenza bisogna sapere cosa è successo nell’aprile 2025. Il governo ha inserito nel decreto sicurezza (DL 48/2025, convertito in legge 80/2025) l’articolo 18 che ha introdotto un divieto penale [2] generalizzato su tutta la filiera delle infiorescenze di canapa industriale: importazione, lavorazione, detenzione, commercio, vendita, considerando il fiore come uno stupefacente, a prescindere dal contenuto di THC. Le reazioni sono state immediate e trasversali. Tutte le Regioni [3] italiane, comprese le 14 guidate dal centrodestra, si sono schierate contro la norma mentre venivano effettuati i primi sequestri preventivi, sospensioni di ordini, chiusure di conti correnti e anche arresti di agricoltori, prontamente scarcerati [4] dai tribunali, con un effetto domino che ha spinto diverse imprese a delocalizzare all’estero.
La norma è oggi sotto esame di due Corti supreme. Il Consiglio di Stato ha rimesso alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea [5] la questione se il divieto italiano su foglie e infiorescenze di Cannabis sativa L. da varietà certificate sia compatibile con la libera circolazione delle merci e con la politica agricola comune. Il GIP di Brindisi ha sollevato questione di legittimità costituzionale [6] davanti alla Consulta, contestando che si possa trasformare in reato qualsiasi attività sulle infiorescenze senza verificare l’effettiva psicoattività del prodotto.
Per Canapa Sativa Italia questa sentenza non è una vittoria isolata ma un tassello in un mosaico più ampio: «La repressione non può fondarsi su automatismi. La canapa industriale lecita non coincide automaticamente con il reato».
In Italia si coltiva canapa da secoli. La si è quasi dimenticata nel dopoguerra, poi riscoperta come coltura sostenibile, capace di assorbire carbonio, rigenerare i suoli, dar vita a bioplastiche degradabili e mattoni per case salubri e a bolletta zero. Oggi, per una norma inserita in un decreto sulla sicurezza pubblica, un agricoltore che ne vede sbocciare i fiori rischia di trovarsi con i carabinieri in azienda. La Cassazione, per ora, dice che un fiore non è una prova. L’ultima parola, nel lassismo istituzionale, arriverà dai tribunali.