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Alcoltest e droghe al volante: quali sono i diritti del conducente e come esigerne il rispetto

È una notte tiepida di luglio, hai superato alla grande tutti gli esami del semestre e ti sei concesso una serata di svago con gli amici di sempre. Tante chiacchiere, qualche bicchiere, una canna che gira di mano in mano al ritmo del frinire dei grilli. D’altronde, hanno avuto tutti vent’anni, perfino gli avvocati.

Guidi la tua 500 rilassato verso casa, quando una divisa con in mano una paletta t’impone l’alt. Lasci il volante solo per fare il segno della croce mentre accosti.

Tipologie di accertamento

Il Codice della Strada distingue due fasi principali di accertamento, sia per l’alcol (art. 186 C.d.S.) che per le sostanze stupefacenti (art. 187 C.d.S.).

Mediante gli accertamenti preliminari (o qualitativi) gli organi di Polizia Stradale sottopongono i conducenti a test non invasivi, spesso tramite apparecchi portatili (comunemente noti come “pre-test” o “blow test”). Questi accertamenti hanno una funzione meramente esplorativa e servono ad acquisire elementi utili per motivare l’eventuale obbligo di sottoporsi a un test probatorio.

Se l’esito dei test preliminari è positivo, in ogni caso di incidente stradale o quando vi sia altrimenti motivo di ritenere che il conducente sia in stato di alterazione, gli organi di polizia hanno la facoltà di effettuare l’accertamento con valore legale tramite accertamenti probatori (o quantitativi). Questi test includono gli accertamenti con etilometro, nonché quelli tossicologici analitici su campioni di fluido del cavo orale o prelievi di liquidi biologici presso strutture sanitarie.

Le sanzioni per l’alcol e le modifiche sugli stupefacenti

Ti stai chiedendo se hai bevuto troppo, sai vagamente che a diversi livelli di sbornia corrispondono sanzioni più o meno gravi e ignori completamente se anche la cannetta fumata allegramente in compagnia aggraverà la tua posizione.

Ebbene, sul fronte dell’alcol ci hai più o meno preso: l’art. 186 C.d.S. stabilisce le seguenti soglie e sanzioni (amministrativa la prima, penali la seconda e la terza):

  1. tasso alcolemico tra 0,5 e 0,8 grammi per litro: sanzione amministrativa da
    543 a 2.170 euro e sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
  2. tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 grammi per litro: ammenda da 800 a 3.200 euro, arresto fino a sei mesi, sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno;
  3. tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro: ammenda da 1.500 a 6mila euro, arresto da sei mesi a un anno, sospensione della patente di guida da uno a due anni.

Sul fronte delle sostanze stupefacenti, recentemente il legislatore ha tentato di inasprire [1] il quadro normativo nei confronti dell’assuntore che si pone alla guida. Fino al dicembre del 2024, infatti, l’art. 187 del Codice della Strada sanzionava colui che veniva fermato alla guida in stato di alterazione determinato dall’assunzione di sostanze psicotrope. In forza della riforma del dicembre 2024, voluta dal ministro Salvini, lo stato di alterazione non è più rilevante per la commissione dell’illecito, che è ora integrato dalla semplice assunzione di sostanze stupefacenti in un momento antecedente alla conduzione del veicolo. In pratica, se all’esito dei controlli biologici risultano valori compatibili con il consumo di sostanze (avvenuto anche molto tempo prima dell’accertamento) il conducente è di per sé punibile.

La Corte Costituzionale è dovuta intervenire [2] per correggere l’evidente stortura generata dalla riforma, ossia la punibilità di una condotta che di per sé non integra necessariamente un pericolo per la collettività: con la sentenza n. 10 del 2026, il consesso ha fornito un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma, circoscrivendone l’ambito applicativo a quei soli casi in cui il soggetto si ponga alla guida avendo ancora nel proprio corpo quantitativi di sostanze stupefacenti in grado di produrre un effetto di alterazione psico-fisica potenzialmente incidente sulla sua capacità di guida. L’illecito può quindi considerarsi integrato qualora la pregressa assunzione di sostanze sia tale da arrecare un pregiudizio quantomeno potenziale per la sicurezza della circolazione stradale.

La sanzione prevista è dell’ammenda da 1.500 a 6mila euro, l’arresto da sei mesi a un anno, con sospensione della patente di guida da uno a due anni.

Detto ciò, non ne sai niente di riforme e pronunce di legittimità costituzionale, sei preso dal panico, nelle serie TV questo è il momento in cui chiamano l’avvocato, ma tu scorri febbrilmente la rubrica del telefono e non ricordi se l’hai memorizzato sotto la S o sotto la G. Forse gli ultimi 2 shot di tequila si potevano evitare.

Il diritto fondamentale all’assistenza difensiva

Per la fase preliminare, la giurisprudenza ha chiarito che non sussiste l’obbligo di dare al conducente l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore.

Viceversa, la polizia giudiziaria, prima di procedere alla richiesta di sottoporsi all’alcoltest con etilometro o ai prelievi per l’analisi di sostanze stupefacenti, ha l’obbligo di avvertire la persona della facoltà di farsi assistere da un difensore. Questo avvertimento è un presupposto necessario per la legittimità dell’intera procedura e la prova dell’avvenuto avviso può essere fornita tramite il verbale di accertamento. È importante sottolineare che il diritto garantito è quello di essere informati della facoltà e di poter contattare un difensore. Tuttavia, trattandosi di un atto urgente e indifferibile, il cui esito può essere compromesso dal decorso del tempo, gli agenti accertatori non hanno l’obbligo di attendere l’arrivo del difensore prima di procedere con il test: una protrazione eccessiva dell’attesa potrebbe, infatti, incidere sull’attendibilità dell’accertamento.

Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti

Preso dal panico, decidi di opporre il tuo rifiuto agli accertamenti probatori. Infatti ignori che tale rifiuto costituisce un’autonoma fattispecie di reato, punita con le peggiori sanzioni previste per la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico più elevato: l’arresto da 6 mesi a 1 anno, l’ammenda da 1.500 a 6mila euro, la sospensione della patente da 6 mesi a 2 anni, la confisca del veicolo. Un disastro su tutta la linea: per il nostro ordinamento «mi rifiuto» equivale a «sono ubriaco fradicio». A questo punto ti conviene proprio chiamare Saul. E la prossima volta, una bella tisana al finocchio e poi dritto a nanna.

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Dario De Domenico

Dario De Domenico è iscritto presso l’ordine degli Avvocati di Milano, si occupa di diritto civile. È cultore della materia di Filosofia del Diritto e socio di A.I.A.F. Lombardia .