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Da oggi i poliziotti possono girare con armi private e cariche anche fuori servizio

Da oggi i poliziotti possono girare con armi private e cariche anche fuori servizio. Una circolare del Viminale, datata 5 febbraio, ha infatti reso immediatamente applicabile l’articolo 28 del decreto-legge Sicurezza dell’11 aprile 2025, estendendo a quasi 400mila operatori delle forze dell’ordine la facoltà di acquistare e portare con sé, senza licenza, un’arma diversa da quella di ordinanza quando non sono in servizio. Il provvedimento supera le precedenti limitazioni che riservavano questa possibilità a ufficiali, dirigenti e magistrati, andando a includere anche gli agenti di polizia locale con qualifica di pubblica sicurezza. Per l’acquisto basterà esibire il tesserino professionale in armeria, mentre la detenzione dovrà essere comunicata all’Autorità di pubblica sicurezza entro 72 ore.

La misura, rimasta inattuata per mesi in attesa dei regolamenti attuativi, è stata sbloccata da una circolare [1] del dipartimento di Pubblica sicurezza che fornisce le prime indicazioni operative. Secondo quanto si legge nel documento, «il citato articolo 28 dispone una rilevante innovazione in tema di porto d’armi senza licenza a favore degli agenti di pubblica sicurezza. La necessità per gli agenti di dimostrare il bisogno di portare fuori servizio armi diverse da quelle di cui sono già dotati viene superata dalla presunzione legale dell’esigenza di autotutela». Viene inoltre specificato che «il porto fuori servizio di un’arma diversa da quella di ordinanza è stato concepito sia in termini di autotutela degli operatori, che di rafforzamento della loro capacità operativa». La platea degli interessati è assai ampia. Si parla, infatti, di oltre 96mila agenti della Polizia di Stato, 106mila carabinieri, 58mila finanzieri e 37mila agenti penitenziari, per un totale di circa 397mila persone. A questi si aggiungono gli agenti di polizia locale che abbiano ottenuto dal prefetto la qualifica di pubblica sicurezza e siano già dotati di arma d’ordinanza. Per loro vige la stessa limitazione territoriale prevista per il servizio: la pistola privata potrà essere portata solo all’interno del comune di competenza, salvo deroghe specifiche.

L’acquisto è semplificato al massimo, dal momento che, come come chiarisce la circolare del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, non occorrono licenze né particolari titoli autorizzativi: basterà entrare in armeria e mostrare la tessera per acquistare. La norma menziona espressamente categorie di strumenti che rientrano nella facoltà concessa, indicando «armi lunghe da fuoco», «rivoltelle o pistole di qualunque misura» e anche i «bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65». Resta fermo il limite massimo di tre armi detenibili e l’obbligo di denuncia all’Autorità entro 72 ore, «affinché – spiega la circolare – l’Autorità di pubblica sicurezza sia nelle condizioni di avere immediata conoscenza delle persone che detengono armi e dei luoghi in cui le stesse sono detenute, anche ai fini di procedere, in ogni momento, ad eventuali controlli».

La decisione, tuttavia, non è esente da critiche all’interno delle stesse forze dell’ordine. Fonti qualificate della polizia hanno sollevato il delicato tema delle possibili ricadute sulla violenza domestica; perplessità arrivano anche dal sindacato dei carabinieri: «Già un’arma porta problemi – ammette Antonio Tarallo, segretario generale dell’Unione sindacale italiana carabinieri – figuriamoci due. Non sono troppo favorevole a questa misura. Molti vogliono la pistola privata perché l’arma in dotazione è scomoda». Non mancano, invece, consensi tra alcuni sindacati. «La circolare contribuisce a fare chiarezza su un tema delicato come quello del porto dell’arma personale – ragiona Vincenzo Piscozzo, segretario generale dell’Unione sindacale italiana finanzieri – superando incertezze interpretative che hanno generato disomogeneità nel tempo».

Il DL Sicurezza [2] è stato adottato dal Governo lo scorso aprile e convertito [3] in legge dal Parlamento a giugno. Il testo, di forte impronta securitaria e liberticida, ha previsto l’introduzione di 14 nuove fattispecie incriminatrici e l’inasprimento delle pene di altri 9 reati. Esso ha inaugurato, tra le altre cose, il reato di «occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui» (che prevede fino a 7 anni di reclusione per tutte le fattispecie già punite con il reato di «occupazione»), quello di blocco stradale (massimo 2 anni di reclusione), quello di rivolta nelle carceri e nei CPR (previsti anche in caso di resistenza passiva). Il decreto, inoltre, ha confermato le cosiddette “zone rosse” nelle città, potenziato lo strumento del DASPO urbano e previsto una stretta contro chi protesta contro le grandi opere.

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Stefano Baudino

Laureato in Mass Media e Politica, autore di dieci saggi su criminalità mafiosa e terrorismo. Interviene come esperto esterno in scuole e università con un modulo didattico sulla storia di Cosa nostra. Per L’Indipendente scrive di attualità, politica e mafia.