Nella giornata di ieri, la Commissione Giustizia del Senato ha adottato il testo base dell’art. 609 bis del Codice Penale sulla violenza sessuale, apportando una modifica centrale al testo inizialmente proposto. La prima proposta di modifica, infatti, introduceva il concetto di «consenso libero e attuale», senza il quale l’atto sessuale poteva essere considerato stupro. Ora, questa è stata cancellata e sostituita dalla «volontà contraria», che deve essere valutata in base alla situazione e al contesto in cui è commesso l’atto. Si tratta di una differenza all’apparenza minima nei termini, ma fondamentale nella sostanza perchè potenzialmente in grado di spostare l’onere della prova da chi ha perpetrato l’abuso a chi lo ha subito.
Il concetto di consenso è stato introdotto per poter applicare correttamente la Convenzione di Istanbul sulla lotta e prevenzione della violenza di genere (ratificata dall’Italia nel 2014), che definisce [1] lo stupro come atto sessuale «compiuto su una persona senza il suo consenso». Si tratta di una modalità di procedere già adottata a livello europeo da altri Paesi, come la Francia e la Spagna. Nel nostro sistema, sottolinea [2] Amnesty, attualmente l’art. 609bis del Codice Penale collega il reato di stupro alla violenza, alla minaccia, all’inganno o all’abuso di autorità. I critici del sistema attuale sostengono dunque che, in assenza di questi elementi, secondo un pregiudizio comunemente diffuso, la responsbilità della violenza è attribuita alla donna. Per questo motivo, il tema del consenso è centrale nel dibattito.
La precedente proposta di modifica dell’art. 609, che vedeva d’accordo tanto Fratelli d’Italia quanto il PD, introduceva la dicitura «Chiunque compie o fa compiere o subire atti sessuali a un’altra persona senza il consenso libero e attuale di quest’ultima è punito con la reclusione da sei a dodici anni». La versione del testo [3] approvata ieri, invece, elimina del tutto la dicitura «consenso libero e attuale» e aggiunge che «la volontà contraria all’atto sessuale deve essere valutata tenendo conto della situazione e del contesto in cui il fatto è commesso. L’atto sessuale è contrario alla volontà della persona anche quando è commesso a sorpresa ovvero approfittando della impossibilità della persona stessa, nelle circostanze del caso concreto, di esprimere il proprio dissenso».
Giulia Bongiorno, autrice della modifica, ha spiegato in un’intervista [4] che questa modifica rappresenta un «ampliamento della tutela per le vittime di violenza» rispetto alla legislazione attuale, in quanto sottolinea che è «reato ogni atto contro la loro volontà». Bongiorno spiega che la dicitura «consenso libero e attuale» poteva, «secondo alcuni», invertire l’onere della prova, ovvero «imponeva all’imputato una serie di prove a volte impossibili da fornire». La persona accusata di stupro, in poche parole, avrebbe dovuto presentare prove del consenso della donna difficilmente producibili. Con il nuovo testo, invece, «si valorizza la volontà della donna senza alterare le dinamiche processuali».
Tuttavia, secondo molti avvocati e associazioni per la tutela contro la violenza di genere, il nuovo testo ha l’obiettivo di spostare interamente sulla donna la responsabilità di provare la contrarietà al rapporto sessuale. «Si dà per scontata la disponibilità sessuale delle donne, a meno che lo stupratore non capisca chiaramente un no. Sappiamo bene che il consenso non sempre è la mancanza del no: o la modifica dell’art. 609bis del Codice Penale va nella direzione del consenso, oppure non ci deve essere» ha commentato [5] Cristina Carelli, presidente dell’associazione D.i.Re. (Donne in Rete contro la violenza). «Chiedere a chi subisce una violenza di “dimostrare il dissenso” significa proteggere chi stupra e colpevolizzare chi è vittima» commenta l’associazione Unione Donne in Italia.