Negli ultimi giorni sono circolati [1]sui social commenti allarmistici secondo cui la Cassazione avrebbe «riscritto il reato di epidemia», introducendo automaticamente la punibilità di chi viola la quarantena o non fa un tampone. In particolare, si paventa il timore che «la condotta dissenziente di un cittadino che violi il lockdown o la quarantena imposti dal legislatore, che rifiuti di indossare la mascherina o che rifiuti di ottemperare a una qualsiasi imposizione sanitaria, potrà essere qualificata come reato, sulla base di una indimostrabile o quanto meno incerta diffusione di un contagio astrattamente in grado di causare una presunta epidemia». Si tratta di una ricostruzione allarmistica e fuorviante che rimane nel campo dell’interpretazione. La sentenza [2] non introduce nuovi obblighi sanitari per i cittadini, ma si limita a chiarire che chi ha precise responsabilità giuridiche (come nel caso di ospedali, strutture sanitarie, ecc.) può rispondere anche per omissione.
Ciò non toglie che, come emerge dall’ambigua astrattezza del punto 10, non sia da escludere che la sentenza possa lasciare margini alle fonti del diritto su cosa possa integrare o no una fattispecie omissiva («[…] sarà necessaria la valutazione, da compiere in presenza di una legge scientifica di copertura e secondo i princìpi della causalità generale, circa l’omesso impedimento della diffusione del germe a determinare o a concorrere nella determinazione del fenomeno rapido, massivo ed incontrollabile, lesivo del bene collettivo della salute e incontestabilmente proprio del reato in esame»).
Analizziamo i punti chiave della sentenza delle Sezioni Unite penali (Cass. 28 luglio 2025, n. 27515) per chiarire cosa è stato realmente deciso. Il nodo affrontato dalle Sezioni Unite era se il reato di epidemia colposa (artt. 438 e 452 c.p.) possa essere commesso anche con una condotta omissiva, cioè per mancato impedimento dell’evento da parte di chi aveva un obbligo giuridico di intervenire.
In passato, alcuni orientamenti negavano questa possibilità, perché l’epidemia veniva letta come reato «a forma vincolata», ossia configurabile solo tramite un’azione attiva di diffusione di germi patogeni. Le Sezioni Unite [3] hanno invece chiarito che l’art. 40, comma 2, c.p. («non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo») si applica anche al reato di epidemia, purché ricorrano i requisiti, ovvero:
- posizione di garanzia dell’agente (obbligo giuridico di impedire l’evento);
- nesso causale tra omissione e l’evento epidemico.
Il caso riguardava un dirigente sanitario (Ospedale di Alghero, marzo-aprile 2020) accusato di non aver fornito dispositivi di protezione e formazione al personale, favorendo la diffusione del contagio in un ospedale, non un privato cittadino che non fa un tampone o esce di casa senza autorizzazione. Il dirigente sanitario fu assolto dal Tribunale di Sassari perché non aveva fornito dispositivi di protezione individuale né formazione adeguata, contribuendo così a un focolaio da SARS-CoV-2. La Corte ha, invece, sostenuto che una inattività (omissione) in presenza di obblighi di garanzia può integrare il reato di epidemia colposa, ribaltando l’assoluzione in primo grado.
Contrariamente, però, a quanto diffuso da alcuni commenti che sono circolati sui social, la sentenza non menziona né la «quarantena» né i «tamponi» come possibili condotte tipiche del reato. L’unico richiamo al periodo Covid-19 riguarda, in via interpretativa, la clausola di riserva dell’art. 2, comma 3, d.l. 33/2020, che rinviava al Codice penale per ipotesi di violazioni gravi delle misure emergenziali. Si tratta di un riferimento a fini sistematici, non di una «estensione automatica» del reato. La Cassazione non ha creato pertanto un «reato da disobbedienza sanitaria».
Perché si configuri l’epidemia colposa omissiva devono concorrere condizioni molto stringenti:
- Una posizione di garanzia (es. dirigente sanitario, responsabile di un ospedale, datore di lavoro in ambito specifico) e non un cittadino qualunque;
- Un nesso causale provato tra l’omissione e l’evento epidemico;
- Un’epidemia effettiva, cioè una diffusione incontrollata di un agente patogeno con caratteristiche epidemiologiche rilevanti.
Un singolo cittadino che violi la quarantena non rientra automaticamente in questo schema: può commettere altri reati (es. art. 260 TULS, violazione di ordini dell’autorità), ma non il delitto di epidemia colposa se manca la posizione di garanzia e il nesso causale.
Le paure di un uso autoritario della norma avanzate sono comprensibili alla luce del passato, ma sono prettamente speculative, in quanto l’estensione omissiva del reato non attribuisce automaticamente al legislatore un «potere illimitato di punire»; i princìpi di tassatività e determinatezza della fattispecie penale restano pienamente in vigore. L’ergastolo previsto dall’art. 438 c.p. rimane una cornice edittale, ma la sua applicazione presuppone eventi di gravità eccezionale e accertati oltre ogni ragionevole dubbio.
La configurabilità di tali omissioni come reato dipende dall’interpretazione delle fonti inferiori, che possono estendere il principio enunciato dalla Cassazione a casi concreti.
La portata innovativa sta nel chiarire che anche l’inazione colpevole di chi è titolare di precisi obblighi giuridici può integrare il reato di epidemia. Si tratta di un’evoluzione coerente con la logica dell’art. 40, comma 2, c.p., già applicata in altri reati di evento (es. omicidio colposo omissivo in ambito medico o lavorativo). La sentenza n. 27515/2025 delle Sezioni Unite non ha “riscritto” il reato di epidemia né trasformato in criminali i cittadini che non fanno un tampone o violano una quarantena, ma ha semplicemente ribadito che, in presenza di una posizione di garanzia e di un nesso causale provato, l’omissione può rilevare penalmente anche per il reato di epidemia colposa.