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La Corte Costituzionale ha deciso: l’obbligo vaccinale è legittimo

La Corte Costituzionale si è espressa sulla questione di costituzionalità dell’obbligo vaccinale, sentenziando la sua validità nei confronti della Carta fondamentale. “Sono state ritenute invece non irragionevoli, né sproporzionate, le scelte del legislatore adottate in periodo pandemico sull’obbligo vaccinale del personale sanitario. Ugualmente non fondate, infine, sono state ritenute le questioni proposte con riferimento alla previsione che esclude, in caso di inadempimento dell’obbligo vaccinale e per il tempo della sospensione, la corresponsione di un assegno a carico del datore di lavoro per chi sia stato sospeso; e ciò, sia per il personale sanitario, sia per il personale scolastico”. È quanto riportato dallo scarno comunicato stampa appena pubblicato [1] dalla Corte.

Pertanto, sono stati rigettati i ricorsi nei confronti dei decreti dell’ex presidente del Consiglio Mario Draghi che prevedevano l’obbligo del vaccino anche per poter svolgere il proprio lavoro, pena la sospensione. Durante l’ultimo anno e mezzo, a dubitare della legittimità costituzionale delle norme sono stati tribunali di Brescia, con 6 ordinanze, Catania e Padova, il Tar della Lombardia e il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, che sollevavano anche la questione della sicurezza dei vaccini.

Una decisione a favore dell’incostituzionalità dell’obbligo vaccinale da parte de “la Consulta” avrebbe messo in discussione tutta la sovrastruttura istituzionale italiana costruita negli ultimi due anni per affrontare la pandemia da Covid-19, pertanto diversi esperti e gruppi sindacali non si sono detti sorpresi. Tra gli uffici giudiziari che avevano avanzato dubbi sulla costituzionalità dell’obbligo vaccinale, il Tar della Lombardia era stato il più critico, dal momento che aveva chiamato in causa il rispetto di diversi principi costituzionali: la garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo, il diritto al lavoro e alla retribuzione, la tutela della salute, il principio dell’uguaglianza. Nei giorni scorsi, la seconda sezione civile del Tribunale di Firenze [2], in composizione monocratica e con efficacia cautelare e provvisoria, aveva stabilito che l’obbligo vaccinale Covid violasse non solo la Costituzione, ma anche la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Alla luce dell’interpretazione del Tribunale di Firenze vi era stata la constatazione di come prove scientifiche e gli stessi documenti ufficiali delle istituzioni sanitarie ammettessero che il vaccino Covid non previene i contagi e può causare effetti collaterali in alcuni casi gravi. Un quadro giudicato incompatibile con quanto prescritto da una sentenza della corte costituzionale del 1990 secondo cui: “La legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l’art. 32 della Costituzione se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri […] e può essere imposto solo nella previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario, e pertanto tollerabili”. La Corte Costituzionale, evidentemente rigettando queste interpretazioni (su basi che saranno valutabili solo dopo il deposito della sentenza), ha invece stabilito la legittimità costituzionale dell’obbligo vaccinale imposto durante la pandemia.