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TAR: legittimo sospendere di nuovo il medico non vaccinato a 3 mesi dall’infezione

Passati più di 3 mesi dal momento in cui è risultato positivo al Covid-19, il medico può essere nuovamente sospeso se non si è ancora sottoposto alla vaccinazione: è questo, sostanzialmente, l’oggetto di una recente ordinanza [1] del TAR dell’Emilia Romagna. Respingendo l’istanza cautelare presentata proprio da un medico non vaccinato contro l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Bologna, il Tribunale Amministrativo Regionale ha infatti confermato la scelta di quest’ultimo di limitare a 3 mesi il periodo di inefficacia della sospensione prevista per i sanitari non vaccinati. Secondo i magistrati, nello specifico, tale decisione sarebbe “immune da vizi di legittimità”, stante la “oggettiva congruità e legittimità del termine (3 mesi dalla documentata infezione da Covid-19 dell’odierno ricorrente) di durata della cessazione temporanea di efficacia del precedente provvedimento di sospensione dall’esercizio dell’attività professionale di medico dell’odierno ricorrente adottato dallo stesso Ordine dei Medici Chirurghi della provincia di Bologna per accertato inadempimento del ricorrente dall’obbligo vaccinale”.

In pratica con la decisione – giudicata legittima dal TAR – l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Bologna ha deciso di adottare e mantenere immutata l’originaria indicazione ministeriale di sottoporsi alla vaccinazione dopo almeno 3 mesi dall’avvenuta infezione, ponendosi in contrasto con diverse decisioni diametralmente differenti adottate dai Tribunali di altre Regioni. Tale ordinanza, infatti, fa seguito a tutta una serie di provvedimenti con cui il trattamento riservato ai sanitari è stato non conforme a quello in questione e si inserisce all’interno di un contesto giurisprudenziale piuttosto controverso, al punto tale che gli stessi ordini sanitari lo scorso giugno hanno deciso di scrivere una lettera [2] al Ministero della Salute chiedendo chiarimenti sui termini di differimento della vaccinazione obbligatoria per i medici non vaccinati ma risultati positivi al Covid. In tal senso, come ricordato all’interno della lettera, “con tre ordinanze cautelari gemelle il TAR Lombardia, Milano, ha recentemente ritenuto che per i professionisti sanitari mai vaccinatisi che abbiano contratto l’infezione da SARS-CoV-2 sia applicabile il termine semestrale di differimento della vaccinazione obbligatoria individuato nella circolare ministeriale n. 32884 [3] del 21 luglio 2021 in luogo di quello trimestrale di cui alla circolare ministeriale n. 8284 [4] del 3 marzo 2021″: un’interpretazione, quest’ultima, che non solo è stata “seguita anche dalla sede di Brescia del TAR della Lombardia” ma “confligge con quanto l’Ufficio di Gabinetto di Codesto Ministero della salute ha indicato alle scriventi Federazioni nazionali delle professioni sanitarie, Ordine nazionale dei Biologi e Consiglio nazionale dell’Ordine degli Psicologi in data 29 marzo 2022 allorquando tale termine di differimento è stato fissato in 90 giorni”.

Un termine coerente con la sopracitata originaria indicazione del Ministero ma non con quella successiva. La prima, contenuta nella circolare del 3 marzo 2021, parlava infatti di vaccinazione “eseguita ad almeno 3 mesi di distanza dalla documentata infezione e preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa”, mentre la seconda, presente nella circolare del 21 luglio, parlava di vaccinazione “eseguita preferibilmente entro i 6 mesi dall’infezione e comunque non oltre 12 mesi dalla guarigione”, con il Ministero che dunque estendeva il periodo di immunità post-infezione. Non a caso, quindi, la lettera si conclude con la richiesta di una nuova circolare che “intervenga sul punto in questione per fornire un indirizzo univoco e motivato agli Ordini”, così da “evitare un’intollerabile applicazione eterogenea dei termini di differimento della vaccinazione obbligatoria“. Tale obiettivo, tuttavia, al momento sembra non essere stato ancora raggiunto data la recente ordinanza del TAR dell’Emilia Romagna, sostanzialmente opposta a quelle del TAR lombardo.

[di Raffaele De Luca]