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Una direttiva della Procura di Torino reintroduce la censura sul giornalismo

La Procura della Repubblica di Torino ha adottato un documento di indirizzo col fine di regolamentare il decreto Cartabia per quanto riguarda il diritto alla presunzione d’innocenza. Con questa direttiva l’informazione su arresti, denunce o altri provvedimenti e fatti di cronaca non potrà più essere fatta in autonomia dai giornalisti, ma dovrà essere autorizzata dal procuratore della Repubblica stesso. La legge Cartabia già prevedeva che fosse proprio il procuratore ad autorizzare il rilascio di informazioni: quando “strettamente necessario alla prosecuzione delle indagini” ed in presenza di “specifiche ragioni di interesse pubblico”. Tuttavia la direttiva della Procura di Torino, firmata dalla procuratrice aggiunta Patrizia Caputo con il visto della procuratrice capo Anna Maria Loreto, si spinge più in là. «Non potrà che essere il procuratore della Repubblica – si legge – ad assicurare che la valutazione delle specifiche ragioni di interesse pubblico venga effettuata con un metro di giudizio il più possibile omogeneo». Dunque d’ora in poi sarà il procuratore a valutare la portata dell’eventuale notizia e il grado di importanza che potrebbe avere per l’opinione pubblica.

Per quanto riguarda la diffusione delle informazioni, questa avverrà per mezzo di comunicati. Dovranno essere redatti e proposti con un anticipo di almeno 48 ore al procuratore, che poi li autorizzerà: «i testi dei comunicati stampa verranno raccolti presso la segreteria del procuratore in ordine cronologico e annotati in un apposito registro», si legge nella direttiva. E la medesima cosa vale per le conferenze stampa, la cui richiesta di organizzazione dovrà arrivare al procuratore non meno di cinque giorni prima. Un’altra importante novità è che tutto questo riguarda anche le informazioni sugli arresti in flagranza di reato. In sostanza, anche nel caso ad esempio del sequestro di sostanze stupefacenti o dell’arresto di un criminale, servirà l’autorizzazione per scriverne. Nel documento della Procura infatti si dice esplicitamente che sebbene alcuni sostengano che la diffusione di notizie riguardanti gli arresti in flagranza non necessiti di autorizzazione, in quando manca il presupposto dell’indagine, “questo ufficio”, cioè la Procura della Repubblica di Torino, non ritiene che ciò sia corretto. Gli unici casi quindi in cui non vi sarà bisogno del via libera sono quelli che riguardano l’attività della polizia amministrativa o della polizia di sicurezza.

Sulle nuove modalità per accedere o scrivere di fatti di cronaca, l’Ordine dei Giornalisti del Piemonte ha voluto spendere alcune parole [1]. Da un lato ha ammesso come il rafforzamento e la tutela del diritto alla presunzione d’innocenza siano un obbiettivo condivisibile. Dall’altro però ha anche sottolineato che tale proposito non può tradursi nella compressione di un altro diritto, quello di cronaca, che la Costituzione della Repubblica garantisce senza bisogno di censure o autorizzazioni preventive. Già nei mesi scorsi diversi giornalisti avevano lamentato di rinvenire un “eccesso interpretativo” nell’applicazione della legge Cartabia, e l’Ordine piemontese, tramite il Presidente Stefano Tallia e il Consiglio, aveva iniziato a mobilitarsi sulla questione, aprendo un dialogo col procuratore generale Francesco Salluzzo. L’auspicio dell’Ordine è che in Parlamento si dibatta per giungere a una soluzione adeguata, e che il confronto con la magistratura piemontese possa continuare mantenendo saldi due principi cardine: la tutela della professione giornalistica e il diritto dei cittadini ad essere informati dei fatti.

Bisogna infine ricordare che le nuove disposizioni adottate dalla Procura della Repubblica di Torino si inseriscono nel quadro più generale di attuazione della direttiva che l’Unione Europea ha rivolto alle autorità pubbliche degli Stati Membri. L’intento dell’UE era quello di invitarle a calibrare meglio le dichiarazioni, adottando quelle misure necessarie per dare garanzia che, fino a quando la colpevolezza di un indagato o di un imputato non sia stata legalmente provata, la persona non venga presentata come colpevole.

[di Andrea Giustini]