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Il Tar del Lazio impone il reintegro dei militari non vaccinati

La Prima Sezione bis del Tar del Lazio, con un decreto cautelare [1] pronunciato dal Presidente Riccardo Savoia, ha accolto il ricorso presentato da alcuni individui appartenenti alle forze militari sottrattisi all’obbligo vaccinale, con cui è stato chiesto l’annullamento previa sospensione dell’efficacia dei provvedimenti di sospensione dal lavoro e l’accertamento del diritto ad essere reintegrati ed a percepire lo stipendio non versato durante il periodo di sospensione. Il Presidente, accogliendo il ricorso, ha dunque temporaneamente messo fine alla sospensione dal lavoro e conseguentemente dallo stipendio degli appartenenti alle forze militari.

A tal proposito, all’interno del decreto si legge che l’efficacia dei provvedimenti sospensivi impugnati viene sospesa “medio tempore”, ossia fino alla decisione definitiva che sarà presa in seguito alla trattazione collegiale in camera di consiglio, fissata per il prossimo 16 marzo. Ciò in quanto la decisione in questione è stata presa tramite un decreto cautelare, cui ci si rifà nel caso in cui sia indispensabile emanare una decisione rapida, ossia quando una decisione in via ordinaria comprometterebbe le ragioni del richiedente in maniera irrimediabile. Tramite lo stesso vengono infatti eliminati i tempi necessari per instaurare il contraddittorio e il pronunciamento viene assunto in forma monocratica dal giudice, che prende una decisione basandosi esclusivamente sul ricorso e non attendendo che vi sia un contraddittorio con la controparte. Se il giudice ritiene validi i motivi su cui si fonda il ricorso, il decreto annulla provvisoriamente ciò che è stato impugnato fino alla successiva fase di giudizio a cognizione piena, che in questo caso si terrà il 16 marzo.

Detto ciò, è interessante ricordare anche un altro punto del decreto, nel quale si prospetta la “remissione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 del decreto legge [2] n. 172 del 26.11.2021″, ossia quello che ha introdotto l’obbligo vaccinale per alcune categorie di lavoratori, tra cui quella in questione. Si tratta di un’ipotesi importante dato che, se il Tar Lazio alla camera di consiglio di marzo ritenesse la questione di legittimità costituzionale rilevante e non manifestamente infondata, la Consulta sarebbe chiamata ad esprimersi nei confronti dell’obbligo vaccinale per tutte le categorie obbligate dall’articolo.

[di Raffaele De Luca]