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Quello approvato dal Governo è realmente un obbligo vaccinale?

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, nella serata di mercoledì 5 gennaio, un nuovo decreto legge che imporrebbe “l’obbligo vaccinale per i cittadini italiani che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età”. Tuttavia, andando a leggere la bozza del decreto nel dettaglio, se ne può evincere che le misure contenute siano alquanto diverse. Le restrizioni, infatti, riguarderebbero solamente i lavoratori, per i quali è previsto l’obbligo di certificazione vaccinale o di guarigione per l’accesso al posto di lavoro, mentre non sono previste modalità di verifica dell’avvenuto vaccino al di fuori di tale contesto.

Si fa presto a parlare di obbligo vaccinale, ma di cosa si sta parlando in realtà? La bozza del decreto legge [1] votato ieri dal Consiglio dei Ministri lascerebbe intendere, a prima vista, la decisione di introdurre l’obbligo vaccinale per la popolazione italiana a partire dal cinquantesimo anno di età. In realtà, andando a leggere la bozza, le cose stanno in maniera leggermente diversa.

Per quanto riguarda i lavoratori con 50 anni o più, a partire dal 15 febbraio 2022 sarà obbligatorio presentare la certificazione di vaccinazione o avvenuta guarigione (il super green pass) per accedere al luogo di lavoro. In particolare, l’obbligo riguarderebbe i dipendenti pubblici, alcune categorie di dipendenti di uffici giudiziari tra i quali i magistrati e i dipendenti del settore privato (nello specifico le categorie definite dagli articoli 9-ter, 9-quinquies, 9-sexies e 9-septies del dl 52/2021 [2]). Per quanto riguarda il personale scolastico e universitario, l’obbligo vaccinale sarebbe esteso a tutto il personale [3] senza limiti di età.

Spetterà ai datori di lavoro o ai responsabili della sicurezza delle relative strutture verificare il possesso della certificazione: in caso di mancato controllo sarebbero previste sanzioni amministrative. Nel caso dei lavoratori, coloro che non siano in possesso del super green pass verrebbero considerati assenti ingiustificati e sarebbero quindi soggetti ad una decurtazione della retribuzione in base al numero di giorni in cui si risulta assenti. In ogni caso non verrebbero applicate conseguenze disciplinari e si manterrebbe il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro fino a che non si decida di presentare la certificazione e comunque non oltre il 15 giugno 2022.

Le modalità di applicazione di tale provvedimento potrebbero variare a seconda del settore di appartenenza: nel caso di dipendenti di imprese private, per esempio, il datore di lavoro potrebbe decidere di sospendere il dipendente per 10 giorni, rinnovabili fino al 31 marzo 2022, data attualmente prevista per la fine dell’emergenza.

I lavoratori che accedano al posto di lavoro senza super green pass potrebbero incorrere in pene amministrative che vanno da 600 a 1500 euro.

La bozza prevede poi l’estensione dell’uso del super green pass per i servizi alla persona e l’accesso ai pubblici uffici, poste, banche e attività commerciali fatta eccezione per quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie, ma stando al comunicato stampa rilasciato dal Consiglio dei Ministri si sarebbe optato per l’utilizzo del green pass “di base” (ovvero ottenibile con tampone negativo).

Le certezze riguardo alle misure che verranno effettivamente messe in atto si avranno solamente dopo che il testo verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, non prima di qualche giorno. Tuttavia, stando a quanto riportato dalla bozza, non vi è alcun obbligo effettivo di vaccinazione: di fatto, non sono specificate azioni di controllo e sanzione per disoccupati o pensionati. Le misure colpiscono, nello specifico, solamente la popolazione di lavoratori. L’introduzione di un effettivo obbligo vaccinale porterebbe con sè delle conseguenze non indifferenti sul piano della gestione della campagna vaccinale, in primo luogo con l’eliminazione del foglio di consenso informato, dal momento che dovrebbe essere lo Stato a farsi carico delle compensazioni pecuniarie o di altro genere per coloro che siano vittime di effetti collaterali. Inoltre, se per le normali vaccinazioni obbligatorie sono le Asl [4] ad essere incaricate di attivare “un percorso di recupero della vaccinazione”, nulla del genere è specificato nell’attuale bozza del decreto.

Se si confermasse essere questo lo stato delle cose si tratterebbe insomma dell’ennesima mistificazione messa in piedi dal Governo, che sembra voler indurre la popolazione alla vaccinazione con metodi sempre più coercitivi ma senza farsi carico di un’effettivo obbligo. Sarà chiaro nei prossimi giorni e con la pubblicazione del testo definitivo quali saranno le misure messe in atto.

[di Valeria Casolaro]