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Il governo verso una nuova proroga dello stato di emergenza: a quale scopo?

In Italia il 31 dicembre scadrà lo stato di emergenza, tuttavia l’ipotesi che esso venga prolungato ulteriormente è davvero concreta dato che nell’ultimo periodo più volte dal governo sono arrivati segnali di apertura in tal senso: la ministra per gli Affari regionali Mariastella Gelmini ad esempio ha parlato [1] di «proroga probabile» mentre il ministro della Salute Roberto Speranza ha affermato [2] che tale soluzione potrebbe essere rinnovata «senza timore» se dovesse esserci la necessità. Dunque, dato che le istituzioni sembrano intenzionate a procedere in tal modo, è d’obbligo cercare di capire quali siano le conseguenze dello stato di emergenza, in che modo quest’ultimo abbia condizionato la vita dei cittadini fino ad oggi, quali siano i rischi legati alla sua proroga e come essa possa essere messa in pratica.

Dunque, partendo da quest’ultimo punto bisogna innanzitutto ricordare che lo stato di emergenza non è previsto dalla Costituzione: esso infatti si basa sulla legge n. 225 del 24 febbraio 1992 [3], ulteriormente dettagliata dal Codice della Protezione civile del 2018 [4]. Tale Codice però prevede che la sua durata «non può superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi». In teoria dunque, essendo lo stato di emergenza iniziato il 31 gennaio 2020, esso potrebbe essere prorogato ancora di un mese, tuttavia in realtà le cose sono leggermente più complicate. Il primo stato d’emergenza è stato infatti deliberato per 6 mesi e non per un anno, ed è stato prorogato una prima volta fino al 31 gennaio del 2021 ed una seconda volta fino al 31 luglio del 2021. Sono quindi stati utilizzati tutti i 12 mesi previsti dalla norma e di conseguenza il governo per prolungarlo dovrà intervenire con una norma primaria, come ad esempio un decreto ad hoc, non potendo più prorogare lo stato di emergenza originario. Non a caso ciò è già stato fatto con l’ultima estensione al 31 dicembre, con il governo che si è rifatto ad un decreto legge successivamente convertito in legge [5].

Detto questo, per quanto riguarda ciò che lo stato di emergenza comporta, bisogna sapere che con esso la Protezione civile viene autorizzata ad emanare ordinanze «in deroga ad ogni disposizione vigente» ma nel rispetto dei «principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’Unione europea»: in tal modo vengono infatti assicurati gli interventi eccezionali che lo stato di emergenza richiede. Per questo, dunque, sono state emanate più di 80 ordinanze [6] della Protezione civile in questi 2 anni, tramite le quali sono state prese misure necessarie durante la pandemia come ad esempio l’istituzione del Comitato tecnico scientifico [7] (Cts) o l’acquisito [8] di ventilatori e mascherine.

A dirla tutta, però, molte misure anti Covid stabilite in Italia non sono state imposte dalle ordinanze della Protezione civile ma da decreti legge che citano lo stato di emergenza come loro presupposto nonostante in base alla legge esso non sembri essere indispensabile. La possibilità di limitare alcuni diritti fondamentali è infatti prevista dalla stessa Costituzione: ad esempio, la libertà di circolazione e soggiorno può essere limitata per «motivi di sanità o sicurezza» [9] così come l’obbligo vaccinale può essere imposto [10] ma ad una determinata condizione: la disposizione di legge. In pratica spesso per introdurre misure restrittive, come quelle appena citate, lo Stato deve approvare una legge o appunto un decreto legge.

Tuttavia siccome – come detto – alcuni dei decreti in questione citano [11] lo stato di emergenza come loro presupposto, la sua fine determinerebbe non solo il venir meno degli ampi poteri della Protezione civile ma potrebbe mettere in discussione questi ultimi. In tal senso seppur si tratti di un rischio contenuto, dato che è la stessa Costituzione a prevedere la possibilità di comprimere alcuni diritti fondamentali, esso rappresenta comunque una minaccia per la sopravvivenza della normativa emergenziale. Se a ciò si aggiunge poi che non prolungando lo stato di emergenza la Protezione civile non potrebbe emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, si può arrivare a comprendere quale sia, probabilmente, il motivo alla base dalla volontà di proseguire con esso.

[di Raffaele De Luca]