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Corte d’Appello: i presidi non possono sospendere i docenti privi di Green Pass

Respingendo il ricorso presentato direttamente dal ministero dell’Istruzione (MIUR) la Corte d’Appello di Trieste ha stabilito che i dirigenti scolastici non hanno alcun potere per sospendere i docenti. Una decisione  gravida di conseguenze, visto che attualmente la sospensione è diretta conseguenza dell’assenza da lavoro per cinque giorni a causa dell’impossibilità di mostrare il Green Pass. Il parere della Corte è frutto dell’Ordinanza della Cassazione Civile Ord. Sez. 6 Num. 23524/ 2021 [1], che ha respinto l’appello del MIUR e confermato la decisione di primo grado che aveva annullato, dichiarandola illegittima, la sanzione disciplinare della sospensione dall’insegnamento per tre giorni applicata ad un docente perché emessa da organo incompetente.

A poter comminare la sospensione, secondo quanto stabilito dalla Corte d’Appello, può essere solamente l’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (organo amministrativo competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale) e non il dirigente scolastico. Si tratta di una ordinanza che potrebbe anche far saltare le sanzioni pecuniarie che lo stesso ministero aveva previsto per il personale scolastico presente a scuola privo di Green Pass. Secondo la circolare ministeriale, infatti, tali sanzioni dovevano essere erogate sempre dai dirigenti scolastici ma, come si chiede il portale di informazione scolastica Miur Istruzione [2], «Se i dirigenti scolastici non hanno il potere di sospendere, hanno il potere di comminare sanzioni pecuniarie?».

Questa la motivazione della sentenza emessa dai giudici: “In tema di sanzioni disciplinari nel pubblico impiego privatizzato, al fine di stabilire la competenza dell’organo deputato a iniziare, svolgere e concludere il procedimento, occorre avere riguardo al massimo della sanzione disciplinare come stabilita in astratto, in relazione alla fattispecie legale, normativa o contrattuale che viene in rilievo, essendo necessario, in base ai principi di legalità e del giusto procedimento, che la competenza sia determinata in modo certo, anteriore al caso concreto ed oggettivo, prescindendo dal singolo procedimento disciplinare»; al principio esposto ed alle argomentazioni che lo sorreggono, condivise dal Collegio, occorre assicurare continuità in questa sede; diversamente opinando, l’individuazione dell’organo competente -da cui dipende anche la determinazione delle regole procedurali applicabili- avverrebbe sulla base di un dato meramente ipotetico, che potrebbe anche essere smentito all’esito del procedimento medesimo; il caso di specie riguarda il personale docente ed educativo della scuola; per tale categoria, a norma degli art. 492, comma 2, lett. b) e 494, comma 1, lett. a), b) e c), è prevista la fattispecie legale della sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio nella misura minima «fino a un mese»; pertanto, ai sensi dell’art. 55-bis, comma 1, primo e secondo periodo, applicabile ratione temporis nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 75 del 2017, non trattandosi di «ìnfrazìonì di minore gravita», per le quali cioè è prevista «l’irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni», sussiste la competenza dell’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (U.P.D.) e non quella del dirigente scolastico”.